Ance: La responsabilità solidale fiscale blocca i pagamenti
Il Presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Paolo Buzzetti, in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 13-ter del decreto-...
Il Presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori
edili) Paolo Buzzetti, in riferimento alle previsioni
contenute nell'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (cosiddetto "decreto sviluppo") convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sulla responsabilità solidale
dell'appaaltatore, ha recentemente dichiarato che "Le nuove
disposizioni sulla responsabilità solidale fiscale stanno
determinando su tutto il territorio nazionale il blocco dei
pagamenti degli appalti. Un ulteriore danno per le imprese già
caricate dal peso dei ritardi dei pagamenti della pubblica
amministrazione che ancora non hanno trovato soluzione".
L'Ance ha già chiesto al Governo immediate modifiche per rinviare l'applicazione delle nuove norme in materia di responsabilità solidale fiscale, sospendendone l'operatività fintanto che non saranno stabilite regole chiare e certe sulle modalità applicative.
Ricordiamo che con il comma 1 dell'art. 13-ter del decreto sviluppo sono state definite alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 35 della legge 4 agosto 2006, n. 248 con cui è stato introdotto un meccanismo di responsabilità solidale fiscale dell'appaltatore con il suo subappaltatore nel caso in cui quest'ultimo non versi all'Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l'IVA relative all'appalto.
In riferimento, poi, alle previsioni contenute nel comma 28-bis del citato articolo 35 introdotto dal "decreto sviluppo", per evitare la responsabilità l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore, prima di pagargli il corrispettivo, un documento (cd. "asseverazione"), di cui non è mai stato specificato il contenuto, che attesti la regolarità di questi versamenti.
Stessa cosa vale per il committente che deve richiedere all'appaltatore questa documentazione prima di pagarlo altrimenti rischia una pesante sanzione.
L'Ance definisce del tutto inapplicabile e quindi da sopprimere, poi, la responsabilità in materia di IVA in quanto le modalità contabili (reverse charge) già garantiscono un controllo sulla regolarità dei subappalti in edilizia.
La situazione generatasi con l'entrata in vigore del "decreto sviluppo" e, quindi con le modifiche introdotte al comma 28 dell'articolo 35 della citata legge n. 248/2006 ha portato all'unico risultato del blocco totale dei pagamenti tra committente, appaltatore e subappaltatore.
"Ancora una volta - precisa Buzzetti - si affidano impropri compiti di controllo alle imprese, che, tra l'altro, fanno lievitare i costi di gestione amministrativa col risultato che nessuno paga nessuno fintanto che non è rilasciata l'asseverazione, che a sua volta è a pagamento ed è difficile da ottenere".
"Solo l'immediata sospensione della norma ed un ripensamento dell'intera disciplina – conclude il presidente dell'Associazione costruttori - potrà evitare ulteriori danni all'intero sistema economico e consentire l'individuazione di soluzioni operative, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, che evitino un aumento dei costi amministrativi".
L'Ance ha già chiesto al Governo immediate modifiche per rinviare l'applicazione delle nuove norme in materia di responsabilità solidale fiscale, sospendendone l'operatività fintanto che non saranno stabilite regole chiare e certe sulle modalità applicative.
Ricordiamo che con il comma 1 dell'art. 13-ter del decreto sviluppo sono state definite alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 35 della legge 4 agosto 2006, n. 248 con cui è stato introdotto un meccanismo di responsabilità solidale fiscale dell'appaltatore con il suo subappaltatore nel caso in cui quest'ultimo non versi all'Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l'IVA relative all'appalto.
In riferimento, poi, alle previsioni contenute nel comma 28-bis del citato articolo 35 introdotto dal "decreto sviluppo", per evitare la responsabilità l'appaltatore deve chiedere al subappaltatore, prima di pagargli il corrispettivo, un documento (cd. "asseverazione"), di cui non è mai stato specificato il contenuto, che attesti la regolarità di questi versamenti.
Stessa cosa vale per il committente che deve richiedere all'appaltatore questa documentazione prima di pagarlo altrimenti rischia una pesante sanzione.
L'Ance definisce del tutto inapplicabile e quindi da sopprimere, poi, la responsabilità in materia di IVA in quanto le modalità contabili (reverse charge) già garantiscono un controllo sulla regolarità dei subappalti in edilizia.
La situazione generatasi con l'entrata in vigore del "decreto sviluppo" e, quindi con le modifiche introdotte al comma 28 dell'articolo 35 della citata legge n. 248/2006 ha portato all'unico risultato del blocco totale dei pagamenti tra committente, appaltatore e subappaltatore.
"Ancora una volta - precisa Buzzetti - si affidano impropri compiti di controllo alle imprese, che, tra l'altro, fanno lievitare i costi di gestione amministrativa col risultato che nessuno paga nessuno fintanto che non è rilasciata l'asseverazione, che a sua volta è a pagamento ed è difficile da ottenere".
"Solo l'immediata sospensione della norma ed un ripensamento dell'intera disciplina – conclude il presidente dell'Associazione costruttori - potrà evitare ulteriori danni all'intero sistema economico e consentire l'individuazione di soluzioni operative, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, che evitino un aumento dei costi amministrativi".
A cura di Gabriele
Bivona
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