Anche i Geologi tra i Certificatori Energetici degli edifici

Le parole del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi Gian Vito Graziano in merito all'inserimento dei geologi tra i Certificatori energetici degli edifici

di Gian Vito Graziano - 28/02/2013

Esprimiamo soddisfazione per l'inserimento dei geologi tra i Certificatori energetici degli edifici nel nuovo regolamento approvato lo scorso 15 febbraio dal Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (G.U. 23 settembre 2005, n. 222).

Il regolamento prevede infatti tra i requisiti professionali necessari all'abilitazione il possesso della laurea in Scienze Geologiche (L34) e della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM 74), nonché della laurea in Scienze ambientali (82S), per la quale è prevista l'ammissione all'Esame di Stato per la professione di Geologo, con la conseguente possibilità di iscrizione al nostro Ordine professionale.

I certificatori, che secondo lo stesso Regolamento devono garantire professionalità specifica ed imparzialità, possono essere laureati in specifiche classi, tra cui appunto quelle afferenti alle Scienze della Terra, o essere diplomati in istruzione tecnica nel settore tecnologico, devono in tutti i casi essere iscritti all'ordine di competenza, ma devono operare solamente "all'interno delle proprie competenze".

Già in precedenza il Consiglio Nazionale dei Geologi, quale autonomo contributo conoscitivo utile ad un definitivo riconoscimento del ruolo, aveva posto all'attenzione del Ministero delle Attività Produttive la fondata considerazione che anche i geologi avessero diritto all'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici degli edifici, argomentando che i fondamenti professionali dell'istanza di inserimento del geologo tra i certificatori energetici possono riscontrarsi nella formazione fisicomatematica di base, ma anche in taluni e diversi profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo, quali, ad esempio, la conducibilità, la diffusività, la capacità termica, ecc. oggi largamente sfruttate dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa entalpia.

Il regolamento approvato dunque da ragione alle istanze ed alle argomentazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, che nella riunione del 17 novembre 2011 aveva deliberato l'approvazione del documento "Certificazione energetica degli edifici - Competenza del geologo", convertita poi nella Circolare n. 345 che impegnava gli Ordini Regionali a vigilare sulla corretta/opportuna applicazione della norma statale, con l'inserimento della nostra categoria tra i "soggetti tecnici" abilitati alla certificazione energetica.

Tornando al regolamento appena varato, per conseguire l'abilitazione, oltre al requisito di iscrizione all'Ordine professionale, è richiesta la frequenza a corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici di almeno 64 ore e questi corsi devono essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente. I corsi dovranno essere tenuti a livello nazionale da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e dalle Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni (in base ai contenuti minimi, definiti nell'allegato 1 del regolamento).

Altra importante introduzione nel testo approvato riguarda la piena indipendenza dei certificatori, che dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell'edificio in esame (assenza di qualsiasi "coinvolgimento diretto o indiretto"). Nella stessa ottica di indipendenza e d'imparzialità di giudizio dei certificatori energetici, il tecnico abilitato "non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado" degli attori coinvolti dalla progettazione, alla produzione dei materiali nel cantiere.

Il decreto, infine, sottolinea e ribadisce che l'Attestato di certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale ("Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità").

Nella nota illustrativa allegata al regolamento si sottolinea l'importanza di definire standard professionali uniformi, oltre ai criteri di accreditamento dei certificatori. Allo stesso tempo il Governo italiano intende promuovere l'efficienza energetica e dare un nuovo impulso alle imprese del settore. Va tuttavia rilevato che un input decisivo all'approvazione di questo regolamento, proprio al termine della legislatura ed a pochi giorni dal voto elettorale, è stata la procedura d'infrazione pervenuta il 19 luglio 2012 alla Corte di Giustizia Europea, che ha contestato all'Italia il mancato rispetto dell'obbligo di certificare le condizioni energetiche degli edifici attraverso esperti indipendenti.

Il nuovo regolamento si applicherà nelle Regioni e nelle Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all'entrata in vigore di specifiche norme regionali. Le Regioni e le Province autonome che avessero già legiferato, dovranno invece adeguare la propria normativa, per renderla coerente con quella nazionale.
 

A cura del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Gian Vito Graziano
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