Anche i Geologi tra i Certificatori Energetici degli edifici
Le parole del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi Gian Vito Graziano in merito all'inserimento dei geologi tra i Certificatori energetici degli edifici
Esprimiamo soddisfazione per l'inserimento dei geologi tra i
Certificatori energetici degli edifici nel nuovo regolamento
approvato lo scorso 15 febbraio dal Consiglio dei Ministri, in
applicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia" (G.U. 23 settembre 2005, n. 222).
Il regolamento prevede infatti tra i requisiti professionali
necessari all'abilitazione il possesso della laurea in Scienze
Geologiche (L34) e della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie
Geologiche (LM 74), nonché della laurea in Scienze ambientali
(82S), per la quale è prevista l'ammissione all'Esame di Stato per
la professione di Geologo, con la conseguente possibilità di
iscrizione al nostro Ordine professionale.
I certificatori, che secondo lo stesso Regolamento devono garantire
professionalità specifica ed imparzialità, possono essere laureati
in specifiche classi, tra cui appunto quelle afferenti alle Scienze
della Terra, o essere diplomati in istruzione tecnica nel settore
tecnologico, devono in tutti i casi essere iscritti all'ordine di
competenza, ma devono operare solamente "all'interno delle proprie
competenze".
Già in precedenza il Consiglio Nazionale dei Geologi, quale
autonomo contributo conoscitivo utile ad un definitivo
riconoscimento del ruolo, aveva posto all'attenzione del Ministero
delle Attività Produttive la fondata considerazione che anche i
geologi avessero diritto all'iscrizione all'elenco dei
certificatori energetici degli edifici, argomentando che i
fondamenti professionali dell'istanza di inserimento del geologo
tra i certificatori energetici possono riscontrarsi nella
formazione fisicomatematica di base, ma anche in taluni e diversi
profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche
fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici
costituenti il sottosuolo, quali, ad esempio, la conducibilità, la
diffusività, la capacità termica, ecc. oggi largamente sfruttate
dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa
entalpia.
Il regolamento approvato dunque da ragione alle istanze ed alle
argomentazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, che nella
riunione del 17 novembre 2011 aveva deliberato l'approvazione del
documento "Certificazione energetica degli edifici - Competenza del
geologo", convertita poi nella Circolare n. 345 che impegnava gli
Ordini Regionali a vigilare sulla corretta/opportuna applicazione
della norma statale, con l'inserimento della nostra categoria tra i
"soggetti tecnici" abilitati alla certificazione energetica.
Tornando al regolamento appena varato, per conseguire
l'abilitazione, oltre al requisito di iscrizione all'Ordine
professionale, è richiesta la frequenza a corsi di formazione sulla
certificazione energetica degli edifici di almeno 64 ore e questi
corsi devono essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo
economico, di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e
dell'Ambiente. I corsi dovranno essere tenuti a livello nazionale
da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a
livello regionale dalle Regioni e dalle Province autonome e da
altri soggetti autorizzati dalle Regioni (in base ai contenuti
minimi, definiti nell'allegato 1 del regolamento).
Altra importante introduzione nel testo approvato riguarda la piena
indipendenza dei certificatori, che dovranno dichiarare l'assenza
di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i
produttori di materiali coinvolti nella costruzione o
ristrutturazione dell'edificio in esame (assenza di qualsiasi
"coinvolgimento diretto o indiretto"). Nella stessa ottica di
indipendenza e d'imparzialità di giudizio dei certificatori
energetici, il tecnico abilitato "non deve essere né il coniuge né
un parente fino al quarto grado" degli attori coinvolti dalla
progettazione, alla produzione dei materiali nel cantiere.
Il decreto, infine, sottolinea e ribadisce che l'Attestato di
certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la
responsabilità diretta del tecnico che lo firma, ai sensi
dell'articolo 481 del Codice penale ("Falsità ideologica in
certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità").
Nella nota illustrativa allegata al regolamento si sottolinea
l'importanza di definire standard professionali uniformi, oltre ai
criteri di accreditamento dei certificatori. Allo stesso tempo il
Governo italiano intende promuovere l'efficienza energetica e dare
un nuovo impulso alle imprese del settore. Va tuttavia rilevato che
un input decisivo all'approvazione di questo regolamento, proprio
al termine della legislatura ed a pochi giorni dal voto elettorale,
è stata la procedura d'infrazione pervenuta il 19 luglio 2012 alla
Corte di Giustizia Europea, che ha contestato all'Italia il mancato
rispetto dell'obbligo di certificare le condizioni energetiche
degli edifici attraverso esperti indipendenti.
Il nuovo regolamento si applicherà nelle Regioni e nelle Province
autonome che non hanno una propria disciplina in materia di
qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino
all'entrata in vigore di specifiche norme regionali. Le Regioni e
le Province autonome che avessero già legiferato, dovranno invece
adeguare la propria normativa, per renderla coerente con quella
nazionale.
Gian Vito Graziano
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