Anci Toscana: La Scia non si applica ai procedimenti edilizi
Dopo i primi chiarimenti del Ministero della semplificazione che con una nota del 16 settembre scorso firmata dal capo dell'Ufficio legislativo Giuseppe Chin...
Dopo i primi chiarimenti del Ministero della semplificazione che
con una nota del 16 settembre scorso firmata dal capo dell'Ufficio
legislativo Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia
viene precisato che il quesito in ordine all'applicabilità della
disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla
materia edilizia non può che trovare risposta positiva arrivano
due circolari (del 17 e del 27 settembre) dell'Anci
Toscana che contraddicono, con varie argomentazioni, le
considerazioni del Ministero sull'applicabilità all'edilizia della
Scia.
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che >, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero era precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Di diverso avviso l'Anci Toscana che, nella prima circolare avente per oggetto "Prime indicazioni sulle conseguenze della modifica dell'art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, disposta con legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'ordinamento edilizio", sottolinea la grande incertezza tra gli operatori per:
La circolare dell'Anci Toscana osserva, poi, che "il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie (ossia in rapporto di species a genus) della disciplina generale posta dalla legge 241/90"; c’è, per altro da aggiugere che, secondo i consolidati canoni di diritto, la sopravvenienza di una disciplina generale innovativa non ha effetti abrogativi, salva diversa espressa disposizione, sulle previgenti discipline speciali
Inoltre, secondo l'Anci Toscana "l’apparato sanzionatorio che la legge sul procedimento introduce per l’ipotesi di carenza dei presupposti della segnalazione, appare del tutto inidoneo a regolare la repressione degli interventi abusivi: i canoni dell'ordinamento edilizio, risalenti alla legge 47/85 ed oggi codificati dall'art. 27 del Testo unico statale - che impongono in ogni caso la demolizione ed il ripristino dei luoghi in caso di contrasto tra l'opera e le previsioni urbanistiche - divergono sostanzialmente dalla disciplina sanzionatoria del terzo comma dell'articolo 19".
Alla prima circolare del 17 settembre che, di fatto, non è assolutamente allineata alle indicazioni della nota del 16 settembre del Ministero della semplificazione, fa seguito una seconda circolare del 27 settembre in cui l'Anci Toscana precisa che "nel novellato art. 19 della legge sul procedimento - di una disciplina idonea a consentire agli Uffici l'esercizio dei doverosi poteri di controllo e repressione esclude, secondo l'Associazione dei Comuni toscani, l'effetto abrogativo implicito delle previsioni sulla DIA del DPR 380/01 conseguente all'entrata in vigore della legge 122/10" ed aggiunge, anche, che "Il mancato coordinamento della disciplina generale sulla SCIA con i tradizionali istituti di settore (varianti in c.o.; sanatorie; oneri; sanzioni) rende dunque necessario, ai fini dell'applicazione della segnalazione certificata all'edilizia, un doveroso intervento legislativo sul testo unico statale ed un conseguente allineamento degli ordinamenti regionali: in difetto, resta inalterata la ragion d'essere della normativa di settore sulla DIA edilizia ostativa all'effetto abrogativo tacito".
In conclusione nella seconda circolare l'Anci Toscana ribadisce che:
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che >, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero era precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Di diverso avviso l'Anci Toscana che, nella prima circolare avente per oggetto "Prime indicazioni sulle conseguenze della modifica dell'art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, disposta con legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'ordinamento edilizio", sottolinea la grande incertezza tra gli operatori per:
- l'assenza di un esplicito richiamo al DPR 380/2001;
- la carenza di una disciplina transitoria atta a consentire la ponderata transizione verso il nuovo regime.
La circolare dell'Anci Toscana osserva, poi, che "il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie (ossia in rapporto di species a genus) della disciplina generale posta dalla legge 241/90"; c’è, per altro da aggiugere che, secondo i consolidati canoni di diritto, la sopravvenienza di una disciplina generale innovativa non ha effetti abrogativi, salva diversa espressa disposizione, sulle previgenti discipline speciali
Inoltre, secondo l'Anci Toscana "l’apparato sanzionatorio che la legge sul procedimento introduce per l’ipotesi di carenza dei presupposti della segnalazione, appare del tutto inidoneo a regolare la repressione degli interventi abusivi: i canoni dell'ordinamento edilizio, risalenti alla legge 47/85 ed oggi codificati dall'art. 27 del Testo unico statale - che impongono in ogni caso la demolizione ed il ripristino dei luoghi in caso di contrasto tra l'opera e le previsioni urbanistiche - divergono sostanzialmente dalla disciplina sanzionatoria del terzo comma dell'articolo 19".
Alla prima circolare del 17 settembre che, di fatto, non è assolutamente allineata alle indicazioni della nota del 16 settembre del Ministero della semplificazione, fa seguito una seconda circolare del 27 settembre in cui l'Anci Toscana precisa che "nel novellato art. 19 della legge sul procedimento - di una disciplina idonea a consentire agli Uffici l'esercizio dei doverosi poteri di controllo e repressione esclude, secondo l'Associazione dei Comuni toscani, l'effetto abrogativo implicito delle previsioni sulla DIA del DPR 380/01 conseguente all'entrata in vigore della legge 122/10" ed aggiunge, anche, che "Il mancato coordinamento della disciplina generale sulla SCIA con i tradizionali istituti di settore (varianti in c.o.; sanatorie; oneri; sanzioni) rende dunque necessario, ai fini dell'applicazione della segnalazione certificata all'edilizia, un doveroso intervento legislativo sul testo unico statale ed un conseguente allineamento degli ordinamenti regionali: in difetto, resta inalterata la ragion d'essere della normativa di settore sulla DIA edilizia ostativa all'effetto abrogativo tacito".
In conclusione nella seconda circolare l'Anci Toscana ribadisce che:
- anche successivamente alla nota del Ministero della semplificazione del 16 settembre, è necessario un sollecito adeguamento degli articoli del Testo unico statale sulla DIA edilizia al sopravvenuto istituto della segnalazione certificata;
- l'assenza di una disciplina idonea a sostenere ed orientare l'attività degli Uffici osta - quanto meno sino alla formazione di orientamenti giurisprudenziali contrari - alla applicazione diretta della SCIA nell'ordinamento edilizio.
A cura di Paolo
Oreto
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