Anticipo TFR: in Gazzetta il Decreto attuativo
Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 20 febbraio 2015, n. 29 recante “Regolamento reca...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 è stato pubblicato
il Decreto del Presidente del Consiglio 20 febbraio 2015, n.
29 recante “Regolamento recante norme attuative delle
disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte
integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da
marzo 2015 a giugno 2018”.
Si tratta del Regolamento emanato in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; con il regolamento vengono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 34 dell’articolo 1 della citata legge n. 190/2014.
Il regolamento entrerà in vigore il 3 aprile prossimo e da quella data sarà possibile per i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR con alcune esclusioni indicate nell’articolo 3, comma 1 del provvedimento stesso presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R..
La procedura di liquidazione del TFR è descritta nell’articolo 5 del DPCM ed, in pratica i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso compilata secondo il modello di cui all'Allegato A, debitamente compilata e validamente sottoscritta.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composto dai seguenti 15 articoli e dall’allegato A:
Si tratta del Regolamento emanato in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; con il regolamento vengono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 34 dell’articolo 1 della citata legge n. 190/2014.
Il regolamento entrerà in vigore il 3 aprile prossimo e da quella data sarà possibile per i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR con alcune esclusioni indicate nell’articolo 3, comma 1 del provvedimento stesso presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R..
La procedura di liquidazione del TFR è descritta nell’articolo 5 del DPCM ed, in pratica i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso compilata secondo il modello di cui all'Allegato A, debitamente compilata e validamente sottoscritta.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composto dai seguenti 15 articoli e dall’allegato A:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Soggetti destinatari
- Art. 4 - Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione
- Art. 5 - Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione
- Art. 6 - Accesso al finanziamento assistito da garanzia
- Art. 7 - Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata
- Art. 8 - Misure compensative per i datori di lavoro
- Art. 9 - Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia
- Art. 10 - Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia
- Art. 11 - Finanziamento del Fondo di garanzia
- Art. 12 - Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia
- Art. 13 - Inefficacia della garanzia
- Art. 14 - Operatività della Garanzia dello Stato
- Art. 15 - Disposizioni finali
- Allegato A - Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (qu.i.r.)
A cura di Ilenia
Cicirello
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