Antincendio, in Gazzetta le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017, n. 197 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 recante "Approvazione di norme ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017, n. 197 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido. Tali norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui alle nuove norme tecniche, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Tale verifica viene effettuata dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
Il decreto riporta in allegato le regole tecniche verticali di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti, ad esclusione delle scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le norme possono costituire un utile riferimento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2017IL NOTIZIOMETRO