Antitrust: Osservazioni su tariffe professionali e tirocinio post laurea
Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge n. 287/90, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha formulato alcune os...
Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge n.
287/90, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Antitrust) ha formulato alcune osservazioni in merito a talune
disposizioni contenute nel decreto-legge 13 agosto 2011 n.
138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo" attualmente in corso di conversione.
In particolare per l'Autorità il decreto offre un quadro di norme di principio che, se correttamente interpretate nella loro concreta applicazione, potrebbero portare ad una maggiore concorrenza nel sistema economico italiano ma perché questo avvenga è tuttavia necessario modificare alcuni aspetti del decreto stesso.
L'Autorità con una segnalazione indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri fa alcune osservazioni in merito ai servizi privati, alle professioni, ai servizi pubblici locali ed alle privatizzazioni.
Per quanto concerne le professioni, secondo l'Antitrust costituisce un passo indietro, rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali come parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire. Anche l'introduzione dei consigli di disciplina, senza la partecipazione di soggetti esterni, perde il suo carattere innovativo perché continua a mancare il requisito della terzietà. Da ridurre infine a due anni il tempo massimo del tirocinio, fissato in tre anni, mentre è positivo che il praticantato possa essere svolto contemporaneamente agli studi universitari. Tale previsione va rafforzata prevedendo la possibilità di lauree da conseguire contemporaneamente all'esame di Stato oggi previsto dalla Costituzione.
Non si è fatta attendere la replica del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in merito alle osservazioni fatte dall'Antitrust sulle parti del decreto riguardanti le professioni regolamentate che in un comunicato stampa ha così risposto: "Ricordiamo all'Autorità per la Concorrenza che il riferimento tariffario senza minimi, posto in relazione alle prestazioni di cui ha diritto il committente, rappresenta una garanzia della qualità e della completezza della prestazione professionale. Proprio l'asimmetria informativa propria delle professioni ad alto contenuto tecnico rende necessaria una chiara spiegazione della prestazione ed un riferimento agli standard di costo, sulle quali può avvenire la contrattazione".
In particolare per l'Autorità il decreto offre un quadro di norme di principio che, se correttamente interpretate nella loro concreta applicazione, potrebbero portare ad una maggiore concorrenza nel sistema economico italiano ma perché questo avvenga è tuttavia necessario modificare alcuni aspetti del decreto stesso.
L'Autorità con una segnalazione indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri fa alcune osservazioni in merito ai servizi privati, alle professioni, ai servizi pubblici locali ed alle privatizzazioni.
Per quanto concerne le professioni, secondo l'Antitrust costituisce un passo indietro, rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali come parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire. Anche l'introduzione dei consigli di disciplina, senza la partecipazione di soggetti esterni, perde il suo carattere innovativo perché continua a mancare il requisito della terzietà. Da ridurre infine a due anni il tempo massimo del tirocinio, fissato in tre anni, mentre è positivo che il praticantato possa essere svolto contemporaneamente agli studi universitari. Tale previsione va rafforzata prevedendo la possibilità di lauree da conseguire contemporaneamente all'esame di Stato oggi previsto dalla Costituzione.
Non si è fatta attendere la replica del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in merito alle osservazioni fatte dall'Antitrust sulle parti del decreto riguardanti le professioni regolamentate che in un comunicato stampa ha così risposto: "Ricordiamo all'Autorità per la Concorrenza che il riferimento tariffario senza minimi, posto in relazione alle prestazioni di cui ha diritto il committente, rappresenta una garanzia della qualità e della completezza della prestazione professionale. Proprio l'asimmetria informativa propria delle professioni ad alto contenuto tecnico rende necessaria una chiara spiegazione della prestazione ed un riferimento agli standard di costo, sulle quali può avvenire la contrattazione".
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Link Correlati
www.agcm.itIL NOTIZIOMETRO