Appalti: Dall'Inps una circolare sulla solidarietà contributiva
L'Inps, con la circolare n. 106 del 10 agosto 2012 ha fornito indicazioni operative volte ad uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione delle ...
L'Inps, con la circolare n. 106 del 10 agosto 2012 ha
fornito indicazioni operative volte ad uniformare i
comportamenti sul territorio nella gestione delle obbligazioni
nascenti da vincolo di solidarietà, sia per quanto riguarda la fase
dell'accertamento ispettivo che quella del recupero del
credito.
Le ultime norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto sono:
Nella circolare l'Inps fornisce alcune istruzioni operative per l'uniforme redazione del verbale unico di accertamento (denominato verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all'obbligato in solido.
La circolare contiene altresì i seguenti allegati:
Le ultime norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto sono:
- l'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 sostituito per ultimo, dall’art. 21 comma 1 del D.L. 9-2-2012 n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 che sancisce il fatto che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;
- l'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ripetutamente modificato nel tempo con cui viene precisato che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento,
Nella circolare l'Inps fornisce alcune istruzioni operative per l'uniforme redazione del verbale unico di accertamento (denominato verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all'obbligato in solido.
La circolare contiene altresì i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Circolare del Ministero del lavoro n. 5 dell'11 febbraio 2011;
- Allegato 2 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 16 febbraio 2012;
- Allegato 3 - Verbale unico di accertamento;
- Allegato 4 - Scheda VG00;
- Allegato 5 - Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 2 aprile 2010.
A cura di Gabriele
Bivona
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