Appalti sottosoglia: il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC n. 4
A poche settimane dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, tra le altre cose, ha previsto...
A poche settimane dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, tra le altre cose, ha previsto l'unificazione di alcuni provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in un "Regolamento non unico", è arrivato il Parere del Consiglio di Stato reso sullo schema di Linee Guida n. 4 relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (una delle linee guida che cesserà a seguito dell'emanazione del "Regolamento non unico").
In particolare, il Parere 30 aprile 2019, n. 1312 del Consiglio di Stato arriva a seguito della consultazione avviata dall'ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 4, resosi necessario per superare le criticità che avevano condotto l’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione avente ad oggetto la possibilità dell’affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria; di predisporre necessari chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici; di inserire alcuni chiarimenti sull’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici; di inserire le modifiche introdotte con l’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; di prevedere alcuni chiarimenti relativamente alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione.
L’ANAC riferisce, altresì, che la Commissione Europea ha segnalato un possibile contrasto del paragrafo 2.2 delle Linee guida n. 4 con l'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui sembra ammettere che, in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di tipo funzionale, ammessa dall'articolo 16, comma 2 bis del DPR n.380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per importi di rilievo infracomunitario, il valore di tali opere, appaltabile in deroga alle procedure di evidenza pubblica regolate dal Codice dei contratti pubblici, possa essere determinato senza tenere conto del valore complessivo delle opere di urbanizzazione (ossia escludendo anche le restanti opere di urbanizzazione - secondaria, e primaria non funzionali). Per questo motivo è emersa l'esigenza di operare ulteriori modifiche/integrazioni alle Linee guida nella parte relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale.
Il nuovo Parere del Consiglio di Stato arriva dopo che il Decreto Sblocca Cantieri ha da una parte ripensato il ruolo dell'ANAC e dall'altra modificato l'art. 36 relativo ai contratti sottosoglia. Ma il Consiglio di Stato ha integrato il suo parere con le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 ammettendo che, comunque, queste pur essendo in vigore sono in attesa di essere confermate dalla legge di conversione.
Entrando nel dettaglio del parere reso, ecco di seguito i principali rilievi di Palazzo Spada.
Appalti sotto-soglia di interesse transfrontaliero
Se l’appalto sotto-soglia presenta interesse transfrontaliero, la costante giurisprudenza della Corte reputa contraria al diritto eurounitario l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia.
Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha proposto la modifica del punto 1.5 dello schema di linee guida:
- per chiarire meglio che il luogo in cui si trova la stazione appaltante può avere rilievo ai fini della sussunzione dell’appalto tra quelli di interesse transfrontaliero, come già specificato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 maggio 2008, C. 147/06;
- per specificare in modo netto quali regole si applicano, una volta definito l’appalto sotto-soglia come di interesse transfrontaliero.
La disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
Palazzo Spada ha consigliato la modifica del punto 2.2 dello schema di linee guida sottoposto a parere per:
- chiarirne meglio l’ambito applicativo, coordinando le disposizione del Codice dei Contratti con quelle del testo unico edilizia (d.P.R. 380/2001);
- specificare il concetto di opere funzionali;
- specificare che le opere di urbanizzazione possono riguardare anche i permessi convenzionati (articolo 28 bis d.P.R. 380/2001) e le convenzioni di lottizzazione (articolo 28 l. urb.);
- coordinare l’articolo 16 TUE con l’articolo 36, comma 4, Codice;
- eliminare “medesimo intervento” perché creerebbe il rischio di una lettura elusiva.
Principio di rotazione
Il Consiglio di Stato ha reputato di poter condividere l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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