Architetti: Nuovo Codice deontologico
Il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), con la circolare prot. 3488 del 30/09/2015, ha comunicato a tutti...
Il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), con la circolare prot.
3488 del 30/09/2015, ha comunicato a tutti i Consigli provinciali
la modifica del Codice deontologico necessaria per adeguare
lo stesso alla Sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 22
gennaio 2015 n.238 e della Cassazione Penale, II Sezione, 21
gennaio 2014 n. 1172.
Le modifiche, che riguardano l'art. 11, comma 2, 3, 4 e 5,
garantiscono il corretto svolgimento della professione e, per il
suo tramite, la compiuta realizzazione del compito che la Società
affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore,
Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.
Il nuovo testo dell'articolo 11 rubricato "Legalità"
è il seguente:
"1. Il Professionista nell'esercizio della professione e
nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le
leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni
dell'Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi
stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme
deontologiche che lo attuano. E' vietata ogni condotta diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi
alla correttezza.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti
previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011
n. 148.
4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare
per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, solo
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l'immagine della categoria professionale.
5. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della
categoria professionale, ogni reato punito con norme penali
relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso,
nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso."
Il nuovo testo, in base a costante giurisprudenza (Cass., sez. un.,
6 giugno 2002 n. 8225, 23 marzo 2004 n. 5776, 14 luglio 2004 n.
130789 e 20 dicembre 2007 n. 26810), è immediatamente applicabile
su tutto il territorio nazionale senza necessità di ricezione
formale da patte degli Ordini.
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