Ascensori per disabili: Iva al 4% solo se con requisiti tecnici conformi alle norme

Un impianto di sollevamento per disabili può beneficiare dell’Iva al 4% solo se l’opera risponda alla normativa di settore (articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989)

16/01/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020 risponde ad un interpello relativo all’applicabilità dell’IVA 4% agli ascensori per disabili precisando che la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per disabili nel vano scala condominiale può beneficiare dell’Iva al 4% solo se l’opera risponda a delle precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore, ossia dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989, in relazione a interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale beneficio non si potrà applicare nel caso in cui l’ascensore non risponda a tali requisiti.

Nel fornire il parere, l’amministrazione fa un quadro delle disposizioni normative e di prassi, evidenziando in primo luogo che l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A, parte II numero 41-ter, Dpr n. 633/1972).
Tale previsione è in linea con la risoluzione n. 70/2012, secondo la quale l’agevolazione stabilita dal punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, ossia l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”, è un agevolazione oggettiva.

Con tale risoluzione l’Agenzia ha voluto sottolineare che il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto. In tale ottica, l’aliquota al 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989.

Analogo ragionamento è valido anche per la norma contenuta nel punto 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che include le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e in relazione al quale l’istante chiedeva se le opere realizzate, per fruire dell’Iva ridotta, debbano necessariamente rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nel Dm n. 236/1989 o se si possa applicare un’interpretazione più elastica su tali requisiti. L’Agenzia chiarisce che anche per tali contratti di appalto, aventi cioè ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero 41-ter della citata Tabella), il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente.
In conclusione l’Agenzia, in linea con la normativa e la prassi, ritiene che la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche possa beneficiare dell’Iva ridotta solo però se tali opere rispondano ai requisiti tecnici previsti dalla norma (articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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