Assicurazione professionale, aggiornate le FAQ del Centro Studi del CNI
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) volte a dare una risposta pre...
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha
aggiornato la sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked
Questions) volte a dare una risposta precisa alle domande che i
professionisti Ingegneri possono fare in merito all'obbligo di
stipula dell'assicurazione professionale obbligatoria (D.L. n.
138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011).
Riportiamo di seguito le ultime inserite.
Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private
Domanda
Sono un ingegnere iscritto all'ordine e dipendente di un impresa di costruzioni con il ruolo di direttore di cantiere, non svolgo attività di progettazione, vi vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1- ho l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione per il ruolo di Direzione di Cantiere?
2- nel caso in cui l'impresa mi chiedesse di firmare elaborati e relazioni come Direttore Tecnico, avrei l'obbligo dell'assicurazione?
Risposta Ai termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel caso di specie, qualora il direttore tecnico risulti dipendente (in base a un rapporto di lavoro subordinato) dell'impresa di costruzioni, l'onere di stipulazione della polizza assicurativa sarà posto a carico dell'impresa, anche in caso di firma sugli elaborati e le relazioni.
Domanda
Sono iscritto all'ordine degli ingegneri e lavoro per una Spa (dipendente a tempo indeterminato), con sede in provincia di Milano, per la quale sono il responsabile dell'Ufficio Tecnico di Roma. Durante l'attività di lavoro firmo e timbro regolarmente progetti (quindi senza emettere fatturazione) avendo ricevuto delega dal Direttore Tecnico. In azienda siamo in due a firmare, oltre me il Direttore Tecnico. Visto che il timbro è il mio, devo comunque stipulare l'Assicurazione Professionale?
L'azienda ha già un'assicurazione per tutti i dipendenti che copre in caso di illeciti commessi nell'adempimento delle proprie funzioni. È sufficiente, o in virtù della nuova legge deve accertarsi che risponda ai requisiti indicati nella Circolare CNI 250 ed eventualmente integrarla o farne una specifica per me e per il Direttore Tecnico? Nel caso in cui è l'azienda che deve assicurarsi è necessario che mi scriva una lettere ove mi comunica che è lei stessa che assolverà a tali obblighi di legge?
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, la sua qualità di dipendente della società nell'ambito della quale svolge l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico la esonera dall'onere assicurativo, ricadendo quest'ultimo formalmente sulla società stessa per tutte le prestazioni rese nei confronti della clientela.
Domanda
Salve, sono un ingegnere civile regolarmente iscritto all'albo nella sezione B; da qualche giorno ho stipulato un contratto come responsabile tecnico in una ditta di impianti termotecnici, e quindi mi occuperò prevalentemente di certificati di conformità firmati, tuttavia, non col timbro dell'ordine ma con quello della ditta in cui è specificatamente indicato "responsabile Tecnico"; in questo caso è necessario avere una polizza nei confronti del cliente? oppure è un onere della ditta che, in caso di problemi, deve assumersi tutte le responsabilità?
Inoltre volevo avere un'altra info in merito ad un'eventuale prestazione occasionale: tale metodo di "dichiarazione" dei compensi è compatibile con la professione di ingegnere? Perché ci sono alcuni colleghi che la utilizzano abitualmente, mentre altri mi hanno detto che, per le categorie iscritte agli ordini professionale, tale metodologia di fatturazione non è consentita dalla legge.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, il criterio discriminante che determina l'assunzione dell'obbligo assicurativo va ravvisato nella forma contrattuale che la lega alla ditta: se lei è dipendente (con contratto di lavoro subordinato) di quest'ultima, l'onere dell'assicurazione sarà posto a carico della ditta e coprirà anche le sue prestazioni. Nel caso opposto (rapporto di collaborazione o consulenza), la ditta diventerà il suo "cliente" e lei dovrà munirsi personalmente di un'assicurazione per responsabilità professionale, fatta salva la possibilità di concordare con la medesima un'estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti per tutte le prestazioni ad essa riconducibili e fruite da soggetti terzi.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono ingegnere per l'ambiente e il territorio e lavoro per una società, di esclusiva proprietà pubblica, che eroga, tra le altre cose, servizi a supporto delle funzioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e controllo attinenti allo sviluppo del territorio e del verde e all'urbanistica.
Sono collaboratore a partita IVA, lavorando full time questa società è l'unico mio committente, nonché l'unico lavoro che svolgo. Nelle mie mansioni non è prevista firma o timbro. In sostanza sono inserito nella struttura degli uffici comunali come risorsa a supporto delle funzioni dell'ufficio stesso.
Mi chiedo se rientro o no nelle professioni soggette a stipula di assicurazione, dato che sono un libero professionista un po' atipico, assimilabile ad un dipendente pubblico ma con una forma contrattuale completamente diversa.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Tale obbligo decorre dal momento dell'instaurazione di un rapporto con un committente, non prima.
Per quanto concerne il Suo quesito, l'attività professionale svolta in favore della società per la quale collabora, pur non implicando alcun contatto diretto con la clientela, non la esonera dall'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale nei confronti del suo "cliente", rappresentato dalla società medesima. Tuttavia, in considerazione del rapporto di carattere esclusivo e della circostanza che la sua attività rientra nell'ambito dei servizi professionali complessivamente erogati dalla società, sarà possibile concordare con quest'ultima un'estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti da parte della società per tutte le prestazioni ad essa riferibili fruite da soggetti terzi.
Soci di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda
Sono un Ingegnere iscritto all'albo degli Ingegneri e NON in possesso di partita IVA.
Saltuariamente eseguo progettazioni e relazioni "come costruito" di impianti elettici industriali per l'azienda di famiglia per cui lavoro e di cui sono consigliere di amministrazione. Il mio compenso non dipende dalla quantità di progetti e relazioni firmati ma è un compenso amministratore fisso. Il legale rappresentante della nostra azienda è mio padre. Il timbro dell' azienda e la firma del legale rappresentante appare in ogni documentazione di progetto e "come costruito" a fianco del mio timbro e firma come ingegnere industriale iscritto all'Albo e progettista e/o direttore tecnico dei lavori.
In questo caso devo stipulare un apposito contratto di assicurazione professionale per coprire le mie prestazioni come professionista oppure la polizza assicurativa che copre le prestazioni fornite dalla nostra azienda è sufficiente? In caso la polizza aziendale fosse sufficiente, è necessario rendere esplicita in polizza una clausola che descriva chiaramente che tale polizza copre anche le mie prestazioni professionali fornite all'azienda?
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista o l'azienda è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell'azienda, in nome e per conto di questa) che può, tuttavia, estendere l'efficacia della polizza anche ai propri dipendenti.
Domanda
Buongiorno, la presente per chiedere una delucidazione in merito alla domanda già posta da miei colleghi in data 12.09.2013: sono un ingegnere iscritto all'Albo e socio di una Ditta operante nel settore immobiliare. L'altro socio è mio fratello. Il mio lavoro professionale avviene esclusivamente nell'ambito di detta società per cui i progetti che saltuariamente redigo e firmo hanno come committente e cliente esclusivo la società sopramenzionata. A questo punto possono verificarsi due possibilità:
1. Che il manufatto costruito o ristrutturato rimanga proprietà della Società costruttrice e venga locato.
2. Che il manufatto costruito o ristrutturato venga venduto a terzi.
Posto come premessa che il mio unico socio è disposto a rinunciare ad eventuali richieste di danni professionali nei miei confronti, la delucidazione richiesta è per sapere se ed in quale dei 2 casi sono obbligato ad avere l'assicurazione professionale oppure è sufficiente (nel caso di vendita a terzi dell'immobile) l'assicurazione del Costruttore.
Risposta A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista o l'azienda esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, l'attività svolta nei confronti della società di cui lei è socio la esonera dall'onere assicurativo solo qualora la medesima società risulti a sua volta assicurata per le prestazioni rese nei confronti della clientela. Qualora, invece - come sembra potersi desumere dal tenore della sua domanda - la ditta della quale lei è socio risulta sua "committente e cliente esclusivo", si deve ritenere che l'incarico affidato a lei, seppure in qualità di socio, sia "esterno" all'attività propriamente svolta dalla ditta. In tal caso, l'obbligo di assicurazione resta a suo carico e non è coperto dall'assicurazione eventualmente stipulata dalla ditta.
Riportiamo di seguito le ultime inserite.
Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private
Domanda
Sono un ingegnere iscritto all'ordine e dipendente di un impresa di costruzioni con il ruolo di direttore di cantiere, non svolgo attività di progettazione, vi vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1- ho l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione per il ruolo di Direzione di Cantiere?
2- nel caso in cui l'impresa mi chiedesse di firmare elaborati e relazioni come Direttore Tecnico, avrei l'obbligo dell'assicurazione?
Risposta Ai termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel caso di specie, qualora il direttore tecnico risulti dipendente (in base a un rapporto di lavoro subordinato) dell'impresa di costruzioni, l'onere di stipulazione della polizza assicurativa sarà posto a carico dell'impresa, anche in caso di firma sugli elaborati e le relazioni.
Domanda
Sono iscritto all'ordine degli ingegneri e lavoro per una Spa (dipendente a tempo indeterminato), con sede in provincia di Milano, per la quale sono il responsabile dell'Ufficio Tecnico di Roma. Durante l'attività di lavoro firmo e timbro regolarmente progetti (quindi senza emettere fatturazione) avendo ricevuto delega dal Direttore Tecnico. In azienda siamo in due a firmare, oltre me il Direttore Tecnico. Visto che il timbro è il mio, devo comunque stipulare l'Assicurazione Professionale?
L'azienda ha già un'assicurazione per tutti i dipendenti che copre in caso di illeciti commessi nell'adempimento delle proprie funzioni. È sufficiente, o in virtù della nuova legge deve accertarsi che risponda ai requisiti indicati nella Circolare CNI 250 ed eventualmente integrarla o farne una specifica per me e per il Direttore Tecnico? Nel caso in cui è l'azienda che deve assicurarsi è necessario che mi scriva una lettere ove mi comunica che è lei stessa che assolverà a tali obblighi di legge?
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, la sua qualità di dipendente della società nell'ambito della quale svolge l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico la esonera dall'onere assicurativo, ricadendo quest'ultimo formalmente sulla società stessa per tutte le prestazioni rese nei confronti della clientela.
Domanda
Salve, sono un ingegnere civile regolarmente iscritto all'albo nella sezione B; da qualche giorno ho stipulato un contratto come responsabile tecnico in una ditta di impianti termotecnici, e quindi mi occuperò prevalentemente di certificati di conformità firmati, tuttavia, non col timbro dell'ordine ma con quello della ditta in cui è specificatamente indicato "responsabile Tecnico"; in questo caso è necessario avere una polizza nei confronti del cliente? oppure è un onere della ditta che, in caso di problemi, deve assumersi tutte le responsabilità?
Inoltre volevo avere un'altra info in merito ad un'eventuale prestazione occasionale: tale metodo di "dichiarazione" dei compensi è compatibile con la professione di ingegnere? Perché ci sono alcuni colleghi che la utilizzano abitualmente, mentre altri mi hanno detto che, per le categorie iscritte agli ordini professionale, tale metodologia di fatturazione non è consentita dalla legge.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, il criterio discriminante che determina l'assunzione dell'obbligo assicurativo va ravvisato nella forma contrattuale che la lega alla ditta: se lei è dipendente (con contratto di lavoro subordinato) di quest'ultima, l'onere dell'assicurazione sarà posto a carico della ditta e coprirà anche le sue prestazioni. Nel caso opposto (rapporto di collaborazione o consulenza), la ditta diventerà il suo "cliente" e lei dovrà munirsi personalmente di un'assicurazione per responsabilità professionale, fatta salva la possibilità di concordare con la medesima un'estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti per tutte le prestazioni ad essa riconducibili e fruite da soggetti terzi.
Dipendenti pubblici
Domanda
Sono ingegnere per l'ambiente e il territorio e lavoro per una società, di esclusiva proprietà pubblica, che eroga, tra le altre cose, servizi a supporto delle funzioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e controllo attinenti allo sviluppo del territorio e del verde e all'urbanistica.
Sono collaboratore a partita IVA, lavorando full time questa società è l'unico mio committente, nonché l'unico lavoro che svolgo. Nelle mie mansioni non è prevista firma o timbro. In sostanza sono inserito nella struttura degli uffici comunali come risorsa a supporto delle funzioni dell'ufficio stesso.
Mi chiedo se rientro o no nelle professioni soggette a stipula di assicurazione, dato che sono un libero professionista un po' atipico, assimilabile ad un dipendente pubblico ma con una forma contrattuale completamente diversa.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Tale obbligo decorre dal momento dell'instaurazione di un rapporto con un committente, non prima.
Per quanto concerne il Suo quesito, l'attività professionale svolta in favore della società per la quale collabora, pur non implicando alcun contatto diretto con la clientela, non la esonera dall'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale nei confronti del suo "cliente", rappresentato dalla società medesima. Tuttavia, in considerazione del rapporto di carattere esclusivo e della circostanza che la sua attività rientra nell'ambito dei servizi professionali complessivamente erogati dalla società, sarà possibile concordare con quest'ultima un'estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti da parte della società per tutte le prestazioni ad essa riferibili fruite da soggetti terzi.
Soci di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda
Sono un Ingegnere iscritto all'albo degli Ingegneri e NON in possesso di partita IVA.
Saltuariamente eseguo progettazioni e relazioni "come costruito" di impianti elettici industriali per l'azienda di famiglia per cui lavoro e di cui sono consigliere di amministrazione. Il mio compenso non dipende dalla quantità di progetti e relazioni firmati ma è un compenso amministratore fisso. Il legale rappresentante della nostra azienda è mio padre. Il timbro dell' azienda e la firma del legale rappresentante appare in ogni documentazione di progetto e "come costruito" a fianco del mio timbro e firma come ingegnere industriale iscritto all'Albo e progettista e/o direttore tecnico dei lavori.
In questo caso devo stipulare un apposito contratto di assicurazione professionale per coprire le mie prestazioni come professionista oppure la polizza assicurativa che copre le prestazioni fornite dalla nostra azienda è sufficiente? In caso la polizza aziendale fosse sufficiente, è necessario rendere esplicita in polizza una clausola che descriva chiaramente che tale polizza copre anche le mie prestazioni professionali fornite all'azienda?
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista o l'azienda è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell'azienda, in nome e per conto di questa) che può, tuttavia, estendere l'efficacia della polizza anche ai propri dipendenti.
Domanda
Buongiorno, la presente per chiedere una delucidazione in merito alla domanda già posta da miei colleghi in data 12.09.2013: sono un ingegnere iscritto all'Albo e socio di una Ditta operante nel settore immobiliare. L'altro socio è mio fratello. Il mio lavoro professionale avviene esclusivamente nell'ambito di detta società per cui i progetti che saltuariamente redigo e firmo hanno come committente e cliente esclusivo la società sopramenzionata. A questo punto possono verificarsi due possibilità:
1. Che il manufatto costruito o ristrutturato rimanga proprietà della Società costruttrice e venga locato.
2. Che il manufatto costruito o ristrutturato venga venduto a terzi.
Posto come premessa che il mio unico socio è disposto a rinunciare ad eventuali richieste di danni professionali nei miei confronti, la delucidazione richiesta è per sapere se ed in quale dei 2 casi sono obbligato ad avere l'assicurazione professionale oppure è sufficiente (nel caso di vendita a terzi dell'immobile) l'assicurazione del Costruttore.
Risposta A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista o l'azienda esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, l'attività svolta nei confronti della società di cui lei è socio la esonera dall'onere assicurativo solo qualora la medesima società risulti a sua volta assicurata per le prestazioni rese nei confronti della clientela. Qualora, invece - come sembra potersi desumere dal tenore della sua domanda - la ditta della quale lei è socio risulta sua "committente e cliente esclusivo", si deve ritenere che l'incarico affidato a lei, seppure in qualità di socio, sia "esterno" all'attività propriamente svolta dalla ditta. In tal caso, l'obbligo di assicurazione resta a suo carico e non è coperto dall'assicurazione eventualmente stipulata dalla ditta.
A cura di Gabriele
Bivona
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