Assicurazione professionale, dalla Cassazione una sentenza sulla clausola "claim made"

Le assicurazioni professionali possono prevedere la clausola "claim made" che prevede la possibilità di estendere la copertura assicurativa a comportamenti d...

20/02/2014
Le assicurazioni professionali possono prevedere la clausola "claim made" che prevede la possibilità di estendere la copertura assicurativa a comportamenti dell'assicurato anteriori alla data di inizio del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data e possono viceversa risultare sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.

Ad approfondire la clausola claim made ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3622 del 17 febbraio 2014, che ha ribaltato una sentenza della Corte di Appello con la quale era stato condannato un professionista al pagamento di un risarcimento danni, nonostante fosse coperto da assicurazione professionale che prevedeva appunto la clausola di copertura per i comportamenti anteriori la data di sottoscrizione del contratto.

In particolare, la clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono viceversa risultare sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.

Nel caso di specie, viene esaminato il problema dell'efficacia della clausola claim made quando la copertura assicurativa è estesa ai comportamenti anteriori alla stipulazione del contratto.

L'estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipulazione della polizza è frutto di una precisa scelta dell'assicuratore, che di sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni.

Per Alea si indica generalmente il rischio inerente ad ogni operazione contrattuale/negoziale, relativo alle variazioni di costi e valori delle prestazioni. Quanto all'alea (rischio inerente ad ogni operazione contrattuale/negoziale, relativo alle variazioni di costi e valori delle prestazioni), essa concerne non la possibilità che l'assicurato tenga comportamenti colposi, ma che li abbia commessi in passato, pur non essendo ancora a conoscenza della loro illiceità o idoneità a produrre danno. L'alea non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi.
Non è, inoltre, detto che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni.

I contratti con la clausola claim made normalmente delimitano la garanzia a non più di 2 o 3 anni prima della sottoscrizione della polizza, nonché ai casi in cui l'assicurato non sia a conoscenza dell'illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell'intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza, la possibilità di opporre all'assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Le clausole claim made sono presisposte dallo stesso assicuratore, nelle condizioni generali di contrattoe sono frutto di scelte meditate e consapevoli, nonché di un'attenta valutazione dei rischi e della rimuneratività del corrispettivo convenuto come premio, pur in relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore, dell'assicuratore.
Si tratta di clausole favorevoli per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 del codice civile.

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