Attestato di prestazione energetica: Nel nuovo D.L. vincolante anche per le locazioni
Al prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere approvato il Decreto-legge recante "Recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Co...
Al prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere approvato il
Decreto-legge recante "Recepimento della direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n.31
sulla prestazione energetica nell'edilizia"”.
Ricordiamo che il decreto-legge interviene per porre definitivamente rimedio alla procedura d'infrazione aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia. In particolare, nella procedura d'infrazione viene contestato alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi anche in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, considerato che l’articolo 6, comma 2-ter del decreto legislativo n. 192/2005 vigente prevede che, nel caso di stipulazione di un contratto di locazione, se non è stato ancora emesso un attestato di certificazione energetica per l'edificio locato, non vi sarebbe alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiari di avere ricevuto un attestato di certificazione energetica.
L'art. 6 dello schema di decreto-legge predisposto sostituisce integralmente l'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 contestato dall'Unione Europea e precisa, tra l’altro, quanto segue:
Sostanziali modifiche anche per le sanzioni e l'articolo 15 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è integralmente sostituito e nello stesso vengono introdotte nuove sanzioni tra le quali quella per il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, che è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Ricordiamo, per ultimo, che con lo schema del decreto-legge in argomento l’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 viene modificato con l'inserimento di nuove definizioni tra le quali spicca quella di "attestato di qualificazione energetica" che viene definito "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’art. 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazioneenergetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo".
Ricordiamo che il decreto-legge interviene per porre definitivamente rimedio alla procedura d'infrazione aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia. In particolare, nella procedura d'infrazione viene contestato alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi anche in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, considerato che l’articolo 6, comma 2-ter del decreto legislativo n. 192/2005 vigente prevede che, nel caso di stipulazione di un contratto di locazione, se non è stato ancora emesso un attestato di certificazione energetica per l'edificio locato, non vi sarebbe alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiari di avere ricevuto un attestato di certificazione energetica.
L'art. 6 dello schema di decreto-legge predisposto sostituisce integralmente l'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 contestato dall'Unione Europea e precisa, tra l’altro, quanto segue:
- l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato "attestato di prestazione Energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, meglio specificati al comma 6 dell'articolo 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori e nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
- nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica;
- nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
Sostanziali modifiche anche per le sanzioni e l'articolo 15 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è integralmente sostituito e nello stesso vengono introdotte nuove sanzioni tra le quali quella per il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, che è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Ricordiamo, per ultimo, che con lo schema del decreto-legge in argomento l’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 viene modificato con l'inserimento di nuove definizioni tra le quali spicca quella di "attestato di qualificazione energetica" che viene definito "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’art. 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazioneenergetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo".
A cura di Gabriele
Bivona
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