Attività di locazione breve: la forma imprenditoriale non dipende dal numero degli immobili
Produce redditi d'impresa e non fondiari, solo qualora sia organizzata come tale e fornisca servizi aggiuntivi non connessi con le finalità residenziali
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 278 del 26 agosto 2020, ha chiarito che, in attesa dell’emanazione dello specifico regolamento previsto al comma 3-bis dell’articolo 4 del Decreto-legge 17 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che definirà i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa, l'attività intrapresa da un proprietario di immobili situati in varie regioni d’Italia, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono portali telematici specializzati, come AirBnb o Booking, e in relazione alla quale i servizi resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, costituisce reddito fondiario e rientra nel regime delle locazioni brevi.
Interpello del contrinuente
A interpellare l’Agenzia è un contribuente che intende locare
alcuni abitazioni di cui è proprietario, ubicate tre in Lombardia,
una in Liguria, una nel Lazio e due in Sardegna, in relazione alle
quali rappresenta di osservare quanto stabilito dai rispettivi
regolamenti regionali, così rispettando i requisiti per lo
svolgimento dell'attività di locazione breve in forma non
imprenditoriale.
L'istante puntualizza che non metterà a disposizione degli ospiti
alcun servizio aggiuntivo che non presenti una necessaria
connessione con le finalità residenziali degli immobili stessi e
che gli unici servizi che verranno insieme forniti saranno le
utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia
finale.
Richiesta di corretto inquadramento
Descritto ciò, il contribuente chiede il corretto inquadramento fiscale dell’attività di locazione breve che intende esercitare, e, in particolare, se i relativi redditi conseguiti costituiscono redditi fondiari, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Tuir, soluzione da lui prospettata, o reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del Tuir, considerato il numero complessivo delle unità immobiliari.
Profili normativi e di prassi delineati dall’Agenzia
L’Agenzia coglie l’occasione per delineare i profili normativi e di prassi, richiamando, innanzitutto, la norma relativa alle locazioni brevi, ossia l'articolo 4 del Dl n. 50/2017, che ha introdotto una specifica disciplina fiscale in materia, fornendo la definizione di tali contratti, stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni e prevedendo l'attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell'imposta in capo a determinati intermediari.
Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E, ha chiarito che tale regime si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore/proprietario e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto chi ricerca un immobile con chi dispone di unità immobiliari da locare (leggi articolo).
Durata del contratto
Riguardo la durata del contratto, la locazione breve non deve
avere una durata superiore a 30 giorni, termine
considerato in relazione ad ogni singolo contratto.
Inoltre, precisa l’Agenzia, il contratto di locazione breve può
avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione
dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia
dei locali, servizi, cioè, strettamente funzionali alle esigenze
abitative di breve periodo. Può riguardare anche altri servizi che
corredano la messa a disposizione dell'immobile come, ad esempio,
la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, che,
strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile, ne costituiscono
un elemento caratterizzante da incidere sull'ammontare del canone o
del corrispettivo.
Quando la disciplina delle locazioni brevi non trova applicazione
La disciplina delle locazioni brevi, precisa la circolare anzidetta, non può, invece, trovare applicazione qualora, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell'immobile (come la fornitura della colazione o di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti).
Contratto stipulato da persone fisiche
Sotto il profilo soggettivo, il contratto deve essere stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori dell’attività d'impresa, quindi devono escludersi le locazioni brevi che rientrano nell'esercizio di attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, comma 2 del Tuir e dall'articolo 4 del Dpr n. 633/1972, se derivanti dall'esercizio di attività organizzata in forma d'impresa.
Criteri per locazioni in forma imprenditoriale
Riguardo i criteri in base ai quali l'attività di locazione si
presume svolta in forma imprenditoriale, il comma 3-bis
dell’articolo 4 del Dl n. 50/2017 ha rinviato la relativa
disciplina ad un regolamento, che però non risulta essere
stato ancora emanato.
In assenza di tale regolamento, per individuare i criteri idonei a
determinare lo svolgimento di un'attività di locazione
nell'esercizio di attività d’impresa, occorre pertanto riferirsi ai
princìpi generali stabiliti dall'articolo 2082 del codice
civile e dall'articolo 55 del Tuir, in
relazione all'esercizio di attività commerciale. Di certo, precisa
l’Agenzia, non può farsi riferimento alle normative regionali in
materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto
queste non possono assumere rilevanza ai fini fiscali.
Applicazione dell’articolo 55 del Tuir
Ad oggi, pertanto, in applicazione dell'articolo 55 del Tuir,
deve considerarsi che l'attività di locazione produca
redditi d'impresa e non redditi fondiari,
soltanto qualora la stessa sia organizzata in forma di
impresa, a nulla invece rilevando il numero delle unità immobiliari
locate.
Al fine di considerare imprenditoriale l'attività di locazione, si
ritengono idonei alcuni elementi quali la fornitura, insieme alla
messa a disposizione dell'abitazione, di servizi aggiuntivi che non
presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali
degli immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei
pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o
l'offerta di guide turistiche o di altri servizi
collaterali, per cui si può presumere l'esistenza di
un’organizzazione imprenditoriale, la presenza di personale
dipendente, l'impiego di un vero e proprio "ufficio", l'utilizzo di
un'organizzazione di mezzi e risorse umane e l'impiego di altri
possibili fattori produttivi.
Caso di attività commerciale esercitata non abitualmente
Inoltre, qualora l'attività di locazione commerciale venga esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del Tuir, che esclude l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4 del Dl n. 50/2017.
In attesa del Regolamento
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ritiene che, in attesa dell'emanazione del regolamento, l'attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati e in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, ai sensi dell'articolo 2082 del cc, costituisca reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del Tuir, e rientri nel regime appunto delle locazioni brevi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 26/08/2020, n. 278IL NOTIZIOMETRO