Attività soggette a SCIA e Informazioni antimafia: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato
Le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a S.C.I.A. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con l...
Le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a S.C.I.A.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 2 settembre 2019 n. 6057 con la quale ha respinto il ricorso presentato per la riforma di una precedente decisione dei giudici di primo grado che avevabi a loro volta respinto l’impugnazione per l’annullamento di alcuni provvedimenti con i quali un Comune aveva disposto la revoca di n. 5 segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e la contestuale chiusura di n. 5 strutture alberghiere e di ristorazione nonché degli atti connessi, conseguenti e presupposti. Provvedimenti di revoca disposti a seguito della nota con la quale la Prefettura aveva emesso nei confronti dell’odierna appellante misure interdittive antimafia.
I giudici di Palazzo Spada hanno, ribadendo un concetto già espresso, hanno ricordato che le attività soggette a S.C.I.A. non sono esenti dai controlli antimafia, diversamente da quanto assume l’appellante e che il Comune ben possa e anzi debba verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di specie, revocare la S.C.I.A. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.
Nulla impedisce al Prefetto e, anzi, l’art. 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011 lo impone, di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di S.C.I.A. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), anche per La S.C.I.A.
Né nel caso di specie va trascurato che l’informazione antimafia, impugnata dall’odierna appellante in altro giudizio, era stata emessa dalla Prefettura, ai sensi dell’art. 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011, proprio sulla base della richiesta da parte del Comune di rilasciare una comunicazione antimafia liberatoria in ordine alle attività alberghiere svolte dall'appellante, oggetto di segnalazione certificata di inizio attività.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 settembre 2019, n. 6057IL NOTIZIOMETRO