Attrezzature da lavoro, in Gazzetta il decreto sulle verifiche periodiche
Sul supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia...
Sul supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 recante
"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di
cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo".
In particolare, considerato che secondo quanto previsto dal DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 l'ISPESL è stata soppressa con la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL, e considerata l'esigenza di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per tutte quelle le attrezzature da lavoro previste all'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008, il decreto 11/04/2011 disciplina:
Di seguito le attrezzature da lavoro e la relativa cadenza per la verifica periodica:
Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del DLgs n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente.
Una novità introdotta dal decreto, che entrerà in vigore il 28 luglio 2011, riguarda la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di affiancare l'Inail, le Asl e le Arpa nei controlli sulle attrezzature di lavoro. A questi soggetti può rivolgersi il datore di lavoro che, passati i 60 o 30 giorni, non ha ottenuto un riscontro da parte di Inail, Asl o Arpa. Tali soggetti devono essere iscritti ad un elenco istituito presso INAIL e ASL. I requisiti per iscriversi a tale elenco sono stabiliti nell'allegato I al decreto, mentre l’allegato III definisce le modalità, entrate già in vigore il 30 aprile scorso, per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio di questi soggetti (pubblici o privati). Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco.
L'allegato II definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Infine, l'allegato IV riporta le schede da compilare per effettuare la verifica periodica da effettuare per ogni tipologia di impianto indicato dall'allegato VII al DLgs n. 81/2008.
In particolare, considerato che secondo quanto previsto dal DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 l'ISPESL è stata soppressa con la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL, e considerata l'esigenza di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per tutte quelle le attrezzature da lavoro previste all'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008, il decreto 11/04/2011 disciplina:
- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;
- i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati;
- le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.
Di seguito le attrezzature da lavoro e la relativa cadenza per la verifica periodica:
Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del DLgs n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente.
Una novità introdotta dal decreto, che entrerà in vigore il 28 luglio 2011, riguarda la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di affiancare l'Inail, le Asl e le Arpa nei controlli sulle attrezzature di lavoro. A questi soggetti può rivolgersi il datore di lavoro che, passati i 60 o 30 giorni, non ha ottenuto un riscontro da parte di Inail, Asl o Arpa. Tali soggetti devono essere iscritti ad un elenco istituito presso INAIL e ASL. I requisiti per iscriversi a tale elenco sono stabiliti nell'allegato I al decreto, mentre l’allegato III definisce le modalità, entrate già in vigore il 30 aprile scorso, per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio di questi soggetti (pubblici o privati). Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco.
L'allegato II definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Infine, l'allegato IV riporta le schede da compilare per effettuare la verifica periodica da effettuare per ogni tipologia di impianto indicato dall'allegato VII al DLgs n. 81/2008.
A cura di Ilenia
Cicirello
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