Autorità LLPP: Approvato il nuovo Regolamento sul precontenzioso
Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 24 febbraio scorso ha approvato il nuovo Regolamento sul...
Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture il 24 febbraio scorso
ha approvato il nuovo Regolamento sul procedimento per la
soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7,
lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le principali novità introdotte consistono:
- nell’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati);
- nella possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva;
- nella possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto;
- nella possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale;
- nella previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
- nella disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.
Il nuovo Regolamento è costituito dai seguenti 15 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetti richiedenti
- Art. 3 - Intervento facoltativo nel procedimento
- Art. 4 - Istanze ammissibili
- Art. 5 - Presentazione e contenuti dell’istanza
- Art. 6 - Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente
- Art. 7 - Istruttoria delle istanze presentate singolarmente
- Art. 8 - Deposito e scambio di memorie
- Art. 9 - Audizione delle parti interessate
- Art. 10 - Conclusione del procedimento
- Art. 11 - Pubblicità
- Art. 12 - Istanza di riesame
- Art. 13 - Attività conciliative
- Art. 14 - Forma delle comunicazioni
- Art. 15 - Entrata in vigore
e da un allegato contenente il Modulo per la presentazione di
istanza di parere per la soluzione delle controversie.
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