Autorità LLPP: Comunicazioni e la storia infinita di AVCPASS e BDNCP

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il comunicato 22 ottobre 2013 ha precisato che per importi pari a 40.0...

28/10/2013
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il comunicato 22 ottobre 2013 ha precisato che per importi pari a 40.000 euro esatti non è più prevista l’acquisizione dello “smartCIG”, ma del “CIG” tradizionale e il successivo invio delle schede informative, analogamente a quanto avviene per gli importi superiori a 40.000 euro.
Il nuovo comunicato allegato alla presente notizia, rettifica, di fatto il precedente comunicato del 29 aprile 2013 sugli obblighi di comunicazione di cui all’art 7, comma 8 del dlgs 163/2006.

Cogliamo l’occasione per fare il punto su AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) e BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
Tutto nasce con l’inserimento nel Codice dei contratti dell’articolo 6-bis rubricato “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” con lo scopo di semplificare, sia per gli Enti appaltanti che per le imprese, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti.
Il sistema avrebbe dovuto vedere la luce il 1° gennaio 2013 ma così non è stato.

In verità la Banca dai nazionale dei contratti pubblici era stata già istituita presso l’Autorità con l’articolo 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 in cui era stato precisato che della Banca dati avrebbero duvuto fare parte i dati previsti dall'articolo 7 del Codice dei contratti e che la stessa Banca Dati avrebbe dovuto essere disciplinata dal relativo regolamento attuativo del Codice dei contratti ma, in verità, nulla si riscontra nel citato Regolamento in merito alla Banca dati nazionale.
Il 24 dicembre 2012, l’Autorità, rende nota la Deliberazione n. 111 rubricata “Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” con cui, nel dettaglio, definisce il sistema AVCPASS che consente consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice.
Nella stessa Deliberazione, l’Autorità precisa che il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG (Codice identificativo gara) è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013 e che l’obbligo di di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
  • dal 1° gennaio 2013 facoltativo per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00;
  • dal 1° marzo 2013 facoltativo per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° luglio 2013 obbligatorio gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° 0ttobre 2013 facoltativo per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° gennaio 2014 obbligatorio per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00.

L’Autorità, poi, con un nuovo comunicato del 5 giugno 2013 modifica i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS secondo le nuove scadenze temporali:
  • dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
  • dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
  • a far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Interviene, successivamente l’art. 49-ter del decreto-legge 21/6/2013 convertito dalla legge 9/8/2013, n, 98 rubricato “Semplificazioni per i contratti pubblici” in cui viene precisato che a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e, quindi, dal 21/11/2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario deve essere acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ciò, ovviamente in contrasto con il Comunicato dell’Autorità del 5 giugno 2013 che l’obbligatorietà scatta dall’1/1/2014.

Ma lo storia non finesce quì e, per ultimo, nella legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale), nell’articolo 2 con i commi 13-sexies e 13-septies viene abrogato l'articolo 49- ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e viene modificato l'articolo 6- bis , comma 1, del codice dei contratti, precisando che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere non soltanto acquisita ma, anche, esclusivamente acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Nella speranza che la storia infinita abbia trovato la sua fine.

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