Autorità LLPP: Corretta applicazione del termine per la stipula del contratto

In merito alla richiesta di parere da parte di un’Amministrazione comunale relativamente alla corretta applicazione del termine dilatorio di trentacinque gio...

28/04/2014
In merito alla richiesta di parere da parte di un’Amministrazione comunale relativamente alla corretta applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dall’articolo 11, comma 10 del Codice dei contratti per la stipulazione del contratto (cd termine di stand still), l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiarito che tale termine decorre dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e non da quando siano stati verificati i requisiti di partecipazione.

L’Autorità nel proprio parere allegato alla presente notizia, precisa che il dubbio attiene alla possibilità che il termine di stand still debba decorrere non già dalla aggiudicazione definitiva, ancorchè priva della condizione di efficacia, bensì dal momento in cui l’aggiudicazione definitiva acquista efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti (art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 ).
L’Autorità precisa, poi, che la ratio del meccanismo di stand still si può ricavare dal quarto considerando della Direttiva 2007/66/CE (c.d. Direttiva ricorsi recepita nel Codice dei contratti con il D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53) ove si afferma che “fra le carenze constatate, figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto”. In tal senso, l’istituto dello stand still deriva dal bilanciamento di due contrapposti interessi: da un lato, l’interesse di tutelare il concorrente post-graduato e potenziale ricorrente dalla cd “corsa” al contratto; dall’altro, quello di consentire all’amministrazione di giungere celermente alla conclusione del procedimento e di sottoscrivere in tempi rapidi e certi l’atto da cui deriva la pretesa dell’esecuzione.
Non a torto, si osserva che i concorrenti potrebbero avere interesse ad impugnare l’aggiudicazione definitiva, anche o meramente, con riferimento agli atti che ne attestino l’intervenuta efficacia (ad es., da parte del secondo in graduatoria che contesti la legittimità dell’accertamento della sussistenza degli stessi in capo all’aggiudicatario) o l’inefficacia (ad es., da parte dell’aggiudicatario che si veda revocata l’aggiudicazione per la constatata insussistenza dei requisiti).

Il parere dell’Autorità è concluso con la precisazione che sembra ragionevole sostenere che in ossequio alle esigenze di celerità e certezza dell’azione amministrativa sottese alle modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal recepimento della Direttiva ricorsi, il giorno dal quale decorre il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto nel novellato meccanismo di stand still, coincide con l’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti.

A cura di Gabrile Bivona
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