Autorità LLPP: Parere riguardo ai requisiti di gara
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta da parte dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggi...
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, su richiesta da parte dell’Ordine degli
Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Milano ha, recentemente,
risposto ribadendo che, nella partecipazione ad una gara, la
dimostrazione dei requisiti per classe e categoria può essere
dimostrata anche con la categoria superiore della stessa
classe.
La richiesta di parere all'Autorità è nata a seguito dell'esclusione di un studio professionale da una gara di appalto integrato del Comune di Milano (gara 44/2011) a cui partecipava in affiancamento ad una impresa. Lo studio professionale ha dato dimostrazione dei requisiti per la progettazione richiesti in classe e categoria I B con incarichi svolti per classe e categoria I C e quindi superiore e per questo il raggruppamento è stato escluso.
L'Autorità, nel proprio parere precisa che "ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da A in poi); il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe".
Da cui ne consegue che "ogni bando di gara indica la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando” ed, anche che “occorre considerare gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi".
L'Autorità, quindi, conclude precisando che:
La richiesta di parere all'Autorità è nata a seguito dell'esclusione di un studio professionale da una gara di appalto integrato del Comune di Milano (gara 44/2011) a cui partecipava in affiancamento ad una impresa. Lo studio professionale ha dato dimostrazione dei requisiti per la progettazione richiesti in classe e categoria I B con incarichi svolti per classe e categoria I C e quindi superiore e per questo il raggruppamento è stato escluso.
L'Autorità, nel proprio parere precisa che "ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da A in poi); il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe".
Da cui ne consegue che "ogni bando di gara indica la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando” ed, anche che “occorre considerare gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi".
L'Autorità, quindi, conclude precisando che:
- "qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti per partecipare in classe I, categoria C, mentre la lex specialis prevede come soglia la classe I, categoria B, si potrà sostenere l'assorbenza della Categoria I B) nella Categoria I C) ".
- il parere espresso "è volto a fornire assistenza e informazione riguardo le modalità applicative della normativa e non vincola i soggetti interessati a cui spetta la corretta attuazione della stessa".
A cura di Gabriele
Bivona
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