Autorità LLPP: Si al certificato esecuzione lavori cartaceo ante 2006
Sulla Gazzetta ufficiale n. 266 del 13 novembre scorso è stata pubblicata la deliberazione n. 35 del 25 settembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui con...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 266 del 13 novembre scorso è stata
pubblicata la deliberazione n. 35 del 25 settembre 2013
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture recante "Integrazioni alla Delibera n. 24 del
23 maggio 2013 concernente Indicazioni alle stazioni appaltanti,
alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di
esecuzione lavori".
Con il provvedimento in argomento l'Autorità ha deliberato di sostituire il punto 5. della deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione della seguente formulazione:
"5. E' ammessa la possibilità dell'utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati."
In particolare, l'Autorità con la precedente deliberazione n. 24/2013 aveva stabilito che il rilascio dell'attestato di qualificazione SOA poteva avvenire soltanto con l'utilizzazione di certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati in formato "elettronico" redatti telematicamente e archiviati presso l'Osservatorio sui contratti pubblici.
Con la nuova deliberazione, l'Autorità è tornata sull'argomento e, al fine di venire incontro all'esigenza di semplificazione del processo di qualificazione, ha ammesso la possibilità dell'utilizzazione, in sede di attestazione, di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante".
In allegato la deliberazione n. 35 del 25 settembre, la deliberazione n. 24 in versione originaria e la deliberazione n. 24 del 23 maggio coordinata con la citata delibera n. 35.
Con il provvedimento in argomento l'Autorità ha deliberato di sostituire il punto 5. della deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione della seguente formulazione:
"5. E' ammessa la possibilità dell'utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati."
In particolare, l'Autorità con la precedente deliberazione n. 24/2013 aveva stabilito che il rilascio dell'attestato di qualificazione SOA poteva avvenire soltanto con l'utilizzazione di certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati in formato "elettronico" redatti telematicamente e archiviati presso l'Osservatorio sui contratti pubblici.
Con la nuova deliberazione, l'Autorità è tornata sull'argomento e, al fine di venire incontro all'esigenza di semplificazione del processo di qualificazione, ha ammesso la possibilità dell'utilizzazione, in sede di attestazione, di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante".
In allegato la deliberazione n. 35 del 25 settembre, la deliberazione n. 24 in versione originaria e la deliberazione n. 24 del 23 maggio coordinata con la citata delibera n. 35.
A cura di Gabriele
Bivona
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