Autorità Lavori Pubblici: Indicazioni operative sulla procedura negoziata

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la propria determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 contenent...

28/12/2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la propria determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 contenente "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
L'Autorità con la nuova Determinazione n. 8 ha aggiornato le indicazioni operative per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria già pubblicate con la precedente Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 precisando che il nuovo atto si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'Autorità ha precisato che le innovazioni principali sono:
  • l'aumento da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento
  • l'innalzamento della soglia per l'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali
  • l'intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice)
  • l'innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.

Nella determinazione in argomento, l'Autorità, analizza l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 covertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e tratta dettagliatamente in alcuni paragrafi:
  • gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro;
  • gli affidamenti diretti;
  • le modifiche alla procedura negoziata ex artt. 56 e 57 del Codice;
  • la procedura negoziata per i lavori sui beni culturali.

L'articolo 56 del Codice, in conformità all'articolo 30 della direttiva 2004/18/CE, disciplina, invece, la peculiare fattispecie rappresentata dalla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
La complessiva sequenza procedimentale della procedura negoziata previo bando può essere così riassunta:
  • pubblicazione del bando, contenente gli elementi essenziali del contratto che si intende aggiudicare e stipulare;
  • richieste di invito avanzate dalle imprese interessate alla stazione appaltante;
  • inoltro degli inviti alle imprese da parte della stazione appaltante;
  • presentazione delle offerte;
  • aggiudicazione mediante applicazione del criterio previsto nel bando.

Per quanto concerne gli affidamenti diretti, l'Autorità, nella Determinazione in argomento ha richiamato il parere del 16 novembre scorso espresso al Consiglio nazionale degli architetti PPC sul problema della soglia relativa ai servizi di architettura e di ingegneria ed ha precisato:
  • che l'art. 267 del Regolamento disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro; più nello specifico, il comma 10 del citato articolo, a seguito della novella apportata dall'art. 4, comma 15, lett. b-bis), d.l. n. 70/2011, dispone attualmente che "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo";
  • che è evidente il mancato coordinamento delle norme del Codice con quelle del Regolamento, su cui si auspica un intervento del legislatore;
  • che, nelle more del citato intervento in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata e che, quindi, il valore della soglia di cui all’art. 267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.

A cura di Paolo Oreto
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