Autorità Lavori Pubblici: Nuove linee guida per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato con la Determinazione n. 5 del 27 luglio scorso le "Linee guida per ...
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha emanato con la Determinazione n. 5 del 27
luglio scorso le "Linee guida per l'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria".
In verità l'Autorità era intervenuta più volte sul tema dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (da ultimo con le determinazioni n. 1/2006 e n. 4/2007), cercando di chiarire le questioni controverse e fornire indicazioni operative.
L'Autorità precisa che la nuova determinazione nasce anche a seguito della persistente disomogeneità procedurale delle stazioni appaltanti, ma anche dal che caratterizza le offerte degli operatori economici.
E' stata, quindi, necessaria un'ulteriore ed approfondita riflessione sull'assetto giuridico ed economico di tale mercato nella consapevolezza della centralità della progettazione, quale momento fondamentale per assicurare la corretta realizzazione delle opere pubbliche.
La nuova determinazione nasce a seguito di un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte.
Le nuove linee guida nascono, quindi, con l'analisi delle varie fasi sub-procedimentali (modalità di affidamento, determinazione dell'importo a base di gara, individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell'offerta) e dedicano un particolare focus al procedimento di verifica della congruità delle offerte.
Nelle nuove linee guida allegate alla determinazione n. 5 sono trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:
Occorre precisare, anche, che nel citato decreto ministeriale non è contemplato l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà utilizzare, come parametro di riferimento, i criteri contemplati nella legge n. 143/1949.
Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici.
La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.
In verità l'Autorità era intervenuta più volte sul tema dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (da ultimo con le determinazioni n. 1/2006 e n. 4/2007), cercando di chiarire le questioni controverse e fornire indicazioni operative.
L'Autorità precisa che la nuova determinazione nasce anche a seguito della persistente disomogeneità procedurale delle stazioni appaltanti, ma anche dal che caratterizza le offerte degli operatori economici.
E' stata, quindi, necessaria un'ulteriore ed approfondita riflessione sull'assetto giuridico ed economico di tale mercato nella consapevolezza della centralità della progettazione, quale momento fondamentale per assicurare la corretta realizzazione delle opere pubbliche.
La nuova determinazione nasce a seguito di un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte.
Le nuove linee guida nascono, quindi, con l'analisi delle varie fasi sub-procedimentali (modalità di affidamento, determinazione dell'importo a base di gara, individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell'offerta) e dedicano un particolare focus al procedimento di verifica della congruità delle offerte.
Nelle nuove linee guida allegate alla determinazione n. 5 sono trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:
- le modalità di affidamento
- i requisiti di partecipazione alla gara
- i criteri di aggiudicazione
- indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- la determinazione dell'importo a base di gara
- la valutazione della congruità delle offerte.
Occorre precisare, anche, che nel citato decreto ministeriale non è contemplato l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà utilizzare, come parametro di riferimento, i criteri contemplati nella legge n. 143/1949.
Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici.
La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.
A cura di Paolo
Oreto
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