Autorità Lavori Pubblici: Una nuova determinazione dulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato lo scorso 7 luglio la Determinazione n. 4 recante "Linee guida s...

11/07/2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato lo scorso 7 luglio la Determinazione n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
Le nuove Linee guida, già preaannunciate nelle passate settimane, sono state emanate dopo una intensa attività di confronto con tutti gli operatori del mercato e sostituiscono le due precedenti Determinazioni sulla tracciabilità, la n. 8 e la n. 10 del 2010.

Tra i nuovi aspetti trattati, vi sono esempi sulla filiera delle imprese nei contratti di servizi e forniture, chiarimenti sulla nozione di concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, sull'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, sui servizi bancari e finanziari ed in particolare il servizio di tesoreria degli enti locali. Altre importanti novità riguardano gli appalti per i buoni pasto ed i contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio, e poi le carte carburante, i servizi legali, il pagamento delle utenze da parte delle pubbliche amministrazioni, le cessioni dei crediti e le spese giudiziarie.

Ricordiamo che la tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto importante misura di contrasto alla criminalità organizzata e nuovo strumento per prevenire le infiltrazioni criminali, era stata introdotta nel settembre del 2010 con l'entrata in vigore del "Piano straordinario contro le mafie", varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010. Successivamente il Governo ha modificato l'originario provvedimento inserendo nel Decreto Legge 12 novembre 2010 n, 187, in materia di sicurezza, disposizioni interpretative e modificative (artt. 6 e 7) della norma sulla tracciabilità, che lasciavano però aperte alcune importanti questioni, quali l'eccessiva onerosità dell'adeguamento dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010.

La determinazione in argomento contiene i seguenti paragrafi:
  • le finalità della legge n.136/2010;
  • entrata in vigore e regime transitorio;
  • ambito di applicazione;
  • fattispecie specifiche;
  • modalità di attuazione della tracciabilità;
  • richiesta ed indicazione del CIG e del CUP;
  • la tracciabilità attenuata;
  • il fondo economale;
  • comunicazioni,

L'Autorità, poi, nel paragrafo 4.7 tratta, ancora una volta i servizi di ingegneria e architettura e conferma che le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

A cura di Paolo Oreto
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