Autorità Lavori pubblici: Pubblicato il modello di certificazione esecuzione prestazioni

Il Decreto Legge n. 70/2011 convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 42 del Codice dei Contratti che recita: “Le...

20/08/2013
Il Decreto Legge n. 70/2011 convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 42 del Codice dei Contratti che recita: “Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11”.
In ottemperanza a tale disposizione, l’Autorità ha elaborato un Modello unico di certificazione esecuzione prestazioni, valido per lavori, servizi e forniture che, successivamente alla consultazione conclusa l’8 luglio scorso, trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il relativo parere.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, successivamente alla consultazione, ha, parzialmente, modificato il “Modello di certificazione esecuzione prestazioni” accogliendo alcuni dei suggerimenti e delle osservazioni pervenuti dalle associazioni di categoria e dalle stazioni appaltanti. Ad ogni contributo da parte dei soggetti interessati, l’Autorità ha anche fornito alcune risposte.

1) Informazioni riportate nel modello. - Alcune stazioni appaltanti hanno evidenziato di aver provveduto fino ad oggi a rilasciare agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta, una certificazione che riporta:
  • OGGETTO: Dichiarazione di buona esecuzione_______________
  • TESTO: Tipologia della fornitura/servizio, anno di riferimento, importo annuo del servizio/fornitura:
  • Indicazione che la fornitura/servizio è stata effettuata in modo corretto e puntuale;
  • Sottoscrizione dell’ente certificante.
Hanno, inoltre, segnalato che tali certificati, oltre ad essere acquisiti con piena soddisfazione degli operatori economici richiedenti, sono conformi a quanto richiesto dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice) che prevede, ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche, la “presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi”.
A tale riguardo, ritengono che alcune informazioni contenute nel modello certificazione proposto dall’Autorità oltre a non trovare riscontro nella previsione normativa di cui al citato articolo, comportano un gravoso adempimento per le Stazioni Appaltanti che si aggiunge agli obblighi informativi previsti dall’AVCP da ultimo quello previsto dalla delibera n. 26 del 22/5/2013. A tal fine propongono che la trasmissione all’Autorità sia limitata ai seguenti dati:
  • Fornitore: Ragione sociale e codice fiscale;
  • Anno;
  • Fornitura/Servizio;
  • Importo annuo;
  • Attestazione di buona esecuzione/Eventuali vertenze;
  • Sottoscrizione Ente certificante.
Risposte AVCP - L’art. 42, comma 1, lett. a) del Codice prevede che negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti possa essere fornita attraverso la “presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi”.
Lo stesso articolo, al successivo comma 3-bis, dispone: “Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11”.
Dal combinato disposto dei due commi è da intendere che il modello predisposto dall’Autorità dovrà contenere almeno, e non soltanto, le informazioni di cui all’art. 42, comma 1, lett. a), essendo inutile e riduttivo attribuire all’Autorità il compito di predisporre il “layout” di un set informativo già definito.
Ciò premesso e tenuto conto della Mission istituzionale dell’Autorità in materia di vigilanza e regolazione del mercato degli appalti pubblici, è stato progettato un modello unico che contiene i dati utili sia alla stazione appaltante ai fini della qualificazione in gara, che all’Autorità per finalità di vigilanza, relativi a tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture erogate dall’operatore economico nell’ambito dello stesso contratto, anche se riferite a CIG diversi. Il modello, tuttavia, si basa sul presupposto di non appesantire le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori richiedendo le informazioni che siano già state oggetto di rilevazione da parte dell’Autorità ai sensi delle disposizioni del Codice o di altre leggi vigenti (es. Legge n. 190/2012). Pertanto, tutte le informazioni già inviate alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nelle varie fasi del ciclo di vita di un appalto, saranno compilate automaticamente dal sistema; sarà, invece, necessario integrare le informazioni mancanti. A tale riguardo, si evidenzia che l’Autorità ha già avviato al proprio interno un’attività di reingegnerizzazione del modello di acquisizione dei dati finalizzata, da un lato, a semplificare i processi di trasmissione da parte dei soggetti vigilati, dall’altro, ad assicurare la certezza/affidabilità delle informazioni trasmesse. Tale attività, nell’ambito della quale è stato progettato il modello di certificazione oggetto della presente consultazione, richiederà, altresì, la realizzazione di un nuovo sistema di acquisizione dati. Obiettivo della consultazione era l’acquisizione di osservazioni sul modello prima della trasmissione dello stesso al Ministero delle infrastrutture per il relativo parere nonché prima dell’avvio delle attività di implementazione del sistema. Si rassicurano, quindi, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori che il modello di certificazione definito entrerà in vigore solo a valle della realizzazione della procedura informatica che consentirà la compilazione automatica di tutte le informazioni già trasmesse all’Autorità, onde evitare di aggravare i già onerosi obblighi informativi in capo alle amministrazioni.

2) Modello di certificazione per il settore lavori. - Alcune associazioni di categoria hanno correttamente segnalato che il Modello unico di certificazione esecuzione prestazioni oggetto di consultazione essendo stato predisposto in ottemperanza all’art 42, comma 3 bis, del Codice, possa essere riferito unicamente ai certificati che attestino i servizi e le forniture, inglobando anche i marginali lavori che dovessero far parte del contratto. Il riferimento normativo per il settore lavori è, infatti, l’art. 40 del Codice che rimanda al DPR n. 207/2010 che all’art. 83, comma 4, prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti di redigere i certificati di esecuzione lavori in conformità allo schema contenuto nell’Allegato B del medesimo Regolamento, senza lasciare all’Autorità alcuna facoltà di predisporre, in tale ambito, un apposito modello di certificazione.
Risposte AVCP - Il Modello di certificazione esecuzione prestazioni oggetto di consultazione trova il presupposto normativo nell’art. 42, comma 3 bis, del Codice dei Contratti, riferito agli appalti di servizi e di forniture. Tuttavia, al fine di soddisfare una pluralità di esigenze (omogeneità delle informazioni necessarie per la dimostrazione, in sede di partecipazione alle procedure di gara, delle capacità tecniche dei concorrenti; applicabilità del modello agli appalti “misti” ex art. 15 del Codice), l’Autorità ha ritenuto opportuno definire un modello unico di certificazione da utilizzare non solo per l’attestazione delle forniture e dei servizi, ma anche dei lavori, limitando le distinzioni alle sole caratteristiche legate alla peculiarità dell’oggetto delle prestazioni (es. dettaglio per categorie nel caso dei lavori, per CPV nel caso di servizi e forniture). Il modello sarà rappresentativo dell’intero contratto e riporterà, quindi, tutte le prestazioni rese nell’ambito dello stesso, anche se relative a più CIG, nonché, nel caso di aggiudicatario composto da più soggetti (es. RTI, GEIE o Consorzio), le prestazioni rese da ciascun soggetto indipendentemente dall’operatore che ne ha fatto richiesta. Tale configurazione assicurerà una visione unitaria delle prestazioni eseguite e una maggiore trasparenza, a vantaggio della stazione appaltante che dovrà accertare l’esistenza dei requisiti tecnici in capo alle imprese. Tuttavia, considerato che ad oggi, ai sensi dell’art. 40 del Codice, i Certificati di Esecuzione dei Lavori devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo, nello specifico dall’allegato B, l’estensione al settore lavori del nuovo modello definito, richiederà la modifica dello schema CEL vigente. Pertanto, sentito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità proporrà l’adozione di un intervento normativo che modifichi lo schema contenuto nell’Allegato B del DPR n. 207/2010.

3) Dettaglio dei corrispettivi per anno. - Alcune stazioni appaltanti ritengono superfluo il dettaglio per anno delle prestazioni eseguite da ciascun soggetto affidatario o subappaltatore/sub affidatario del contratto.
Risposte AVCP - L’indicazione degli importi contabilizzati suddivisi per anno risponde all’esigenza di poter utilizzare, in futuro, il modello di certificazione esecuzione prestazioni anche per la comprova del requisito del fatturato specifico di cui all’art. 263, comma 1, lett. a) del Regolamento e all’art. 41, comma 1, lett. c) del Codice. Il modello così come strutturato, consentirà, da un lato, che i dati relativi ai fatturati in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, forniti dagli operatori per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, saranno certificati dalle stazioni appaltanti, dall’altro, rappresenterà una semplificazione sia per gli operatori economici (che non dovranno di volta in volta ricostruire i dati di fatturato specifico) che per le stazioni appaltanti (nella verifica del possesso dei requisiti).

4) Modalità e tempistica di adozione del modello. - Nell’ambito delle segnalazioni pervenute sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità e alla tempistica di adozione del modello di certificazione definito. A tal fine si chiarisce che:
  • con riferimento al settore dei servizi e delle forniture, il modello di certificazione definito, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrerà in vigore solo a valle della realizzazione della procedura informatica che consentirà la compilazione automatica di tutte le informazioni già trasmesse all’Autorità, onde evitare di aggravare gli obblighi informativi in capo alle stazioni appaltanti.
  • relativamente al settore dei lavori, considerato che, ai sensi dell’art. 40 del Codice, i Certificati di Esecuzione dei Lavori devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo, nello specifico dall’allegato B, l’estensione al settore lavori del nuovo modello definito, richiederà la modifica dello schema CEL vigente. Pertanto, sentito il parere del Ministero delle infrastrutture, l’Autorità proporrà l’adozione di un apposito intervento normativo che modifichi lo schema contenuto nell’Allegato B del DPR n. 207/2010.
In ogni caso, prima dell’entrata in vigore del nuovo modello, l’Autorità provvederà a definire con una specifica deliberazione l’ambito soggettivo di applicazione, le modalità e le tempistiche di rilascio e aggiornamento dei certificati, nonché la disciplina del regime transitorio.

Fonte: AVCP
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