Autorità e AVCPASS: delibera n. 111 e relazione illustrativa
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Comunicato del 12 giugno 2013, ha reso disponibile, sul proprio sit...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con il Comunicato del 12 giugno
2013, ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, una
nuova formulazione della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012, che ha istituito il sistema informatico di verifica dei
requisiti dei concorrenti alle procedure di gara, denominato
AVCpass.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, prevista in attuazione all’art. 6-bis (introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera “a”, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) del d.lgs. n. 163/2006 necessitava di una riformulazione a causa delle modificazioni intervenute a seguito delle decisioni assunte dalla stessa Autorità nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.
L’Autorità, al fine di approfondire alcuni contenuti, ha, altresì, elaborato una relazione illustrativa della citata Deliberazione n. 111.
. Nella relazione illustrativa vengono trattati dettagliatamente:
Completano la relazione illustrativa la tabella di approfondimento relativa ai documenti resi disponibili a sistema e l’allegato codici tributo rilevanti ai fini del servizio di comunicazione di regolarità fiscale.
Per quanto concerne le norme transitorie, l’Autorità ribadisce un’entrata in vigore progressiva della norma a partire dal prossimo 1° gennaio 2014 con le seguenti scadenze:
L’obbligatorietà del sistema AVCpass è, dunque, riviata al 1° gennaio 2014 ma tale indicazione apre un problema di coordinamento con l’articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in cui viene precisato che “Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Dal citato articolo 46-ter sembrerebbe che il nuovo sistema debba essere avviato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di convesione del decreto “Del Fare” sulla Gazzetta ufficiale (20/8/2013) e , quindi, entro il 21/11/2013 mentre con la modifica della deliberazione n. 111, viene asserito che il sistema AVCpass diventa obbligatorio dall’1 gennaio 2014.
Può, tuttavia, osservarsi come tale indicazione non appaia coordinata con l’art. 49-ter della legge di conversione del decreto “Fare” (Legge 9 agosto 2013 n.98) che sembrerebbe anticipare al 21 novembre 2013, il sistema AVCpass per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.
E’ probabile che il legislatore abbia pensato che il sistema AVCpass fosse in dirittura di arrivo ed ha predisposto il citato art. 49-ter rubricato “Semplificazioni per i contratti pubblici” per rendere più semplice al RUP l’acquisizione di tutti dati già disponibili nella “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. Ma così non è in quanto il sistema AVCPASS non è attivo, non lo sarà prima dell’1/1/2014 e, in atto, non è disponibile nenache il manuale dell’utente.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, prevista in attuazione all’art. 6-bis (introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera “a”, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) del d.lgs. n. 163/2006 necessitava di una riformulazione a causa delle modificazioni intervenute a seguito delle decisioni assunte dalla stessa Autorità nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.
L’Autorità, al fine di approfondire alcuni contenuti, ha, altresì, elaborato una relazione illustrativa della citata Deliberazione n. 111.
. Nella relazione illustrativa vengono trattati dettagliatamente:
- il contesto di riferimento
- le modalità di funzionamento (artt. 2, 3 e 4)
- l’identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti artt. 5 e 6)
- le ulteriori disposizioni e norme transitorie che devono, però, essere aggiornate alla nuova formulazione della deliberazione n. 111 (artt. 7, 8 e 9),
Completano la relazione illustrativa la tabella di approfondimento relativa ai documenti resi disponibili a sistema e l’allegato codici tributo rilevanti ai fini del servizio di comunicazione di regolarità fiscale.
Per quanto concerne le norme transitorie, l’Autorità ribadisce un’entrata in vigore progressiva della norma a partire dal prossimo 1° gennaio 2014 con le seguenti scadenze:
- a) dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- b) dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- c) a far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
L’obbligatorietà del sistema AVCpass è, dunque, riviata al 1° gennaio 2014 ma tale indicazione apre un problema di coordinamento con l’articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in cui viene precisato che “Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Dal citato articolo 46-ter sembrerebbe che il nuovo sistema debba essere avviato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di convesione del decreto “Del Fare” sulla Gazzetta ufficiale (20/8/2013) e , quindi, entro il 21/11/2013 mentre con la modifica della deliberazione n. 111, viene asserito che il sistema AVCpass diventa obbligatorio dall’1 gennaio 2014.
Può, tuttavia, osservarsi come tale indicazione non appaia coordinata con l’art. 49-ter della legge di conversione del decreto “Fare” (Legge 9 agosto 2013 n.98) che sembrerebbe anticipare al 21 novembre 2013, il sistema AVCpass per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.
E’ probabile che il legislatore abbia pensato che il sistema AVCpass fosse in dirittura di arrivo ed ha predisposto il citato art. 49-ter rubricato “Semplificazioni per i contratti pubblici” per rendere più semplice al RUP l’acquisizione di tutti dati già disponibili nella “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. Ma così non è in quanto il sistema AVCPASS non è attivo, non lo sarà prima dell’1/1/2014 e, in atto, non è disponibile nenache il manuale dell’utente.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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