Autorizzazione paesaggistica: Circolare e nota ufficio legale del Ministero
Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017. n. 31 entrato in vigore il 6...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017. n. 31 entrato in vigore il 6 aprile 2017 (leggi notizia). A seguito dell’entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha predisposto la circolare n. 15 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante: Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”. Alla circolare è allegata la nota informativa prot. 11688 dell’11 aprile 2017 predisposta dall’ufficio legale del Ministero contenente gli indirizzi in fase di prima applicazione con particolare riguardo ai procedimenti in essere all’atto dell’entrata in vigore del nuovo regime. Nella circolare, vista la rilevanza dell’argomento e l’esigenza di una uniforme applicazione sul territorio, si invitano le Soprintendenze ad attenersi alle indicazioni contenute nella citata nota dell’Ufficio legislativo.
Nella nota 11688 è precisato che una prima, ampia, informazione sul nuovo regolamento è contenuta nella analitica relazione illustrativa che accompagna il D.P.R., che per più agevole consultazione, è allegata alla nota stessa.
Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164. Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, con regolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia di autorizzazione paesaggistica.
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.
Entrando nel dettaglio, l’ufficio legale del Ministero precisa che occorre distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (art. 146) subentra quello semplificato (allegato B) e tratta le dettagliatamente i tre seguenti casi:
- A. Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica
- B. Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato
- C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato
I dettagli possono essere rilevati nella citata nota 11688 dell’ufficio legale allegata alla presente notizia.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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