Autorizzazione paesaggistica: dall'1 gennaio in vigore la nuova procedura
Dall'1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 ...
Dall'1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del
decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e viene
così a decadere il regime transitorio più volte prorogato negli
ultimi anni anche su richiesta dell'ANCE.
In via preliminare si evidenzia che l'ANCE, nell'ambito dell'iter preparatorio del consueto decreto legge di fine d'anno di proroga di termini legislativi in scadenza, aveva proposto un ulteriore rinvio, di almeno sei mesi, dell'entrata in vigore del regime ordinario e ciò proprio per consentire alle Regioni e agli enti locali di attrezzarsi nei confronti della nuova normativa.
Tale proposta non è stata per il momento accolta a livello governativo e pertanto l'ANCE la veicolerà di nuovo nell'ambito della conversione del decreto legge "Milleproroghe" 194/2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009).
La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Sino al 31 dicembre scorso, grazie alle ricordate e numerose proroghe, l'autorizzazione paesaggistica veniva emanata (sempre nell'ambito della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio) previa valutazione, a livello comunale (delega regionale), della compatibilità dell'intervento e successivamente inviata alla Sovrintendenza che nei 60 gg successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.
Con il nuovo regime:
La durata massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg. I tempi potrebbero risultare anche superiori considerato che i termini per l'intervento della sovrintendenza decorrono dal ricevimento della documentazione.
In precedenza il termine complessivo di durata del procedimento era di circa 120 gg (60 gg per il rilascio dell'autorizzazione + 60 gg dal ricevimento della documentazione entro cui la sovrintendenza poteva esercitare il potere di annullamento o in alternativa di 60 gg + 60 gg per la richiesta diretta alla sovrintendenza dell'autorizzazione).
Peraltro si evidenzia che la nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l'emanazione dell'autorizzazione.
Si ricorda infine che l'art. 159 aveva imposto alle Regioni, sempre entro il 31 dicembre 2009, la revisione dei vigenti sistemi di delega del potere autorizzatorio (generalmente ai comuni) attraverso la verifica della sussistenza nelle amministrazioni delegate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ora richiesti e ciò a pena di decadenza delle deleghe in essere.
L'entrata in vigore dell'art. 146 pertanto ha determinato nelle regioni che entro tale data non hanno provveduto alla revisione dei sistemi di delega, un ritorno del potere in capo alle regioni stesse.
Fonte: ANCE
In via preliminare si evidenzia che l'ANCE, nell'ambito dell'iter preparatorio del consueto decreto legge di fine d'anno di proroga di termini legislativi in scadenza, aveva proposto un ulteriore rinvio, di almeno sei mesi, dell'entrata in vigore del regime ordinario e ciò proprio per consentire alle Regioni e agli enti locali di attrezzarsi nei confronti della nuova normativa.
Tale proposta non è stata per il momento accolta a livello governativo e pertanto l'ANCE la veicolerà di nuovo nell'ambito della conversione del decreto legge "Milleproroghe" 194/2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009).
La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Sino al 31 dicembre scorso, grazie alle ricordate e numerose proroghe, l'autorizzazione paesaggistica veniva emanata (sempre nell'ambito della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio) previa valutazione, a livello comunale (delega regionale), della compatibilità dell'intervento e successivamente inviata alla Sovrintendenza che nei 60 gg successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.
Con il nuovo regime:
- l'autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla sovrintendenza;
- la sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma a discrezione dell'amministrazione, alla convocazione della conferenza dei servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg);
- l'autorità competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l'autorizzazione paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il termine è di 20 gg;
- l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della sovrintendenza.
La durata massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg. I tempi potrebbero risultare anche superiori considerato che i termini per l'intervento della sovrintendenza decorrono dal ricevimento della documentazione.
In precedenza il termine complessivo di durata del procedimento era di circa 120 gg (60 gg per il rilascio dell'autorizzazione + 60 gg dal ricevimento della documentazione entro cui la sovrintendenza poteva esercitare il potere di annullamento o in alternativa di 60 gg + 60 gg per la richiesta diretta alla sovrintendenza dell'autorizzazione).
Peraltro si evidenzia che la nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l'emanazione dell'autorizzazione.
Si ricorda infine che l'art. 159 aveva imposto alle Regioni, sempre entro il 31 dicembre 2009, la revisione dei vigenti sistemi di delega del potere autorizzatorio (generalmente ai comuni) attraverso la verifica della sussistenza nelle amministrazioni delegate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ora richiesti e ciò a pena di decadenza delle deleghe in essere.
L'entrata in vigore dell'art. 146 pertanto ha determinato nelle regioni che entro tale data non hanno provveduto alla revisione dei sistemi di delega, un ritorno del potere in capo alle regioni stesse.
Fonte: ANCE
© Riproduzione riservata
IL NOTIZIOMETRO