Autorizzazione paesaggistica, semplificazione procedurale e velocizzazione dei procedimenti

Nuove semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La pubblicazione del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (G.U. 31/05/2014, n. 125) ha, infatti, appo...

06/06/2014
Nuove semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La pubblicazione del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (G.U. 31/05/2014, n. 125) ha, infatti, apportato una nuova modifica al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nella parte relativa al procedimento e validità dell'autorizzazione paesaggistica e della conferenza di servizi.

Entrando nel dettaglio, l'articolo 12, commi 1 e 2 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 dispone alcune modifiche che vanno nella direzione della semplificazione delle procedure e della velocizzazione dei procedimenti. Sono stati, infatti, modificati i commi 4 e 9 dell'art. 146 del Codice dei beni culturali. In particolare:
  • il comma 4 viene integrato aggiungendo alla fine il seguente periodo: "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato". In questo modo l'autorizzazione paesaggistica avrà efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Dunque, l'intervento edilizio potrà essere realizzato senza necessità di rinnovo dell'autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.
  • al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione". In questo modo, in caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune) provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei servizi.

Alleghiamo alla presente l'ultima versione aggiornata del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vigente al 5 giugno 2014.

A cura di Gabriele Bivona
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