Autorizzazioni, depositi, nulla-osta: al Genio civile di Agrigento obbligatorio pagare la parcella del professionista
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della Legge 22 febbraio 2019, n. 1 alcune amministrazioni hanno cominciato ad interpret...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della Legge 22 febbraio 2019, n. 1 alcune amministrazioni hanno cominciato ad interpretare la norma sulla certezza dei pagamenti ai professionisti che nella migliore delle ipotesi terminerà con dei correttivi alla norma o con un intervento della giustizia amministrativa.
Dopo la prima interpretazione della Direzione
Urbanistica e Gestione del Territorio - Decoro Urbano del Comune di
Catania (leggi
articolo), è intervenuto anche il Genio Civile di
Agrigento con un Avviso all’utenza dell’Ingegnere Capo
dell’Ufficio del 4 marzo 2019 con la quale ha comunicato
che:
“1) Tutte le istanze presentate all’Ufficio,
tendenti “al rilascio di titoli
endoprocedimentali” (autorizzazioni, depositi, nulla-osta,
ecc.) dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 36 comma 1
della stessa L.R. 1/2019, “…oltre che da tutti gli elaborati
previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento
dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il
titolo, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445”.
2) Affinché l’Ufficio possa rilasciare autorizzazioni o attestati
di avvenuto deposito, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
36, all’istanza dovrà essere allegata anche “una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o
dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali,
attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del
committente...”.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 36 della Legge n. 1/2019, rubricato "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi" ha dettato le indicazioni per le amministrazioni definendo due gradi di controllo per l’attuazione della tutela professionale:
- nel primo, ovvero la presentazione delle istanze relative al rilascio di titoli, i professionisti devono allegare all'istanza anche la lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal richiedente il titolo di conformità;
- nel secondo, ovvero al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, l'amministrazione deve acquisire la dichiarazione del professionista attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.
La norma è stata recepita immediatamente dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Decoro Urbano del Comune di Catania che con una disposizione di servizio ha previsto che tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute dal 27/02/2019, devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (leggi articolo).
Per quanto riguarda il Genio Civile di Agrigento, l’obbligo scaturisce dalla non indicazione nel citato articolo 36 di ogni riferimento alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 originariamente previsto nell’emendamento approvato con il risultato che i due gradi di controllo su citati devono essere riferiti a tutte le istanze per le quali ci sia l’intervento di un professionista ed al rilascio di qualsivoglia titolo autorizzativo o abilitativo e non soltanto a alle istanze ed ai titoli abilitativi ed autorizzativi previsti alla citata legge regionale n. 16/2016.
Adesso, quindi, qualsiasi amministrazione che ad una istanza trova allegato una documentazione firmata da un professionista e che a tale istanza deve rispondere con il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzativo, anche endoprocedimentale, deve far rispettare il citato articolo 36 della legge regionale n. 1/2019 e richiedere sia la lettera di affidamento dell’incarico al professionista che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Sembra, quindi, corretta l’interpretazione data dal Genio civile di Agrigento che potrà essere utilizzata da tutte quelle amministrazioni che a seguito di un’istanza devono rilasciare un provvedimento autorizzativo. Avremmo, invece, qualche dubbio sull’interpretazione data dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Decoro Urbano del Comune di Catania che ha esteso tale obbligo, anche, a quegli atti per i quali è presentata soltanto una comunicazione (CILA, DIA, SCIA, SCA) e non un’istanza ed a cui non fa seguito alcuna autorizzazione (leggi articolo).
Facendo riferimento, per esempio, alla legge regionale 16/2016 ed in particolare al comma 3 dell’articolo 3 della stessa in cui vengono definiti i casi di CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), è evidente che si tratta di una comunicazione e non di un’istanza e, quindi, non si comprende come possa essere applicato, a tali casi, l’articolo 36 della legge regionale n. 1/2019.
Forse sarebbe opportuno, a questo punto, da parte della Regione Siciliana una interpretazione autentica del citato articolo 36 della legge regionale n. 1/2019 al fine di evitare che le amministrazioni regionali vadano in ordine sparso.
In allegato l'Avviso 4 marzo 2019 del Genio civile di Agrigento e lo Schema Modelli da Compilare.
A cura di arch. Paolo Oreto
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