Avvio del SISTRI: Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente

Dopo innumerevoli rinvii, è entrato in vigore l'1 ottobre 2013 il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che diventa operativo, revisi...

02/10/2013
Dopo innumerevoli rinvii, è entrato in vigore l'1 ottobre 2013 il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che diventa operativo, revisionato e semplificato. La semplificazione principale dell'intervento normativo consiste nel circoscrivere il Sistri solo ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi ed in occasione dell'entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una circolare nella quale spiega in dettaglio tutte le novità portate al sistema dagli ultimi interventi normativi.

Il sistema di tracciabilità è partito ieri soltanto per i gestori di rifiuti pericolosi e non anche per i produttori degli stessi. Dai 70 mila previsti, il sistema interesserà così alla sua partenza i 17 mila utenti che trattano i rifiuti a maggior rischio.
Per i produttori di rifiuti pericolosi il Sistri partirà invece il 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.
Per gli enti e le imprese intermediarie di rifiuti non pericolosi si mantiene per ora il sistema dei registri cartacei, demandando ad un decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 la individuazione di ulteriori categorie tenute ad aderire.

Nella circolare del Ministero sono fornite dettagliate indicazioni sull'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri" con la precisazione che sussiste un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
  • i "produttori iniziali di rifiuti pericolosi";
  • gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
    • "gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale";
    • "gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi";
  • i "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l'obbligo di iscrizione per:
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
  • i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
e tali soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.

Nella circolare viene, anche, precisato che l'avvio dell'operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell'operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Viene, poi, precisato che l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del d.l. n. 101/2013, è limitato ai seguenti soggetti:
  • "produttori iniziali di rifiuti pericolosi"
  • "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale"
  • "enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi"
  • "nuovi produttori di rifiuti"
  • "enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi".

Nella circolare vengono, poi, trattati i seguenti argomenti:
  • Termini di inizio dell'operatività del SISTRI
  • Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
  • Regime transitorio e sanzioni
  • Adesione volontaria al SISTRI
  • Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2

In allegato la circolare del Ministero.

A cura di Gabriele Bivona
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