BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE EDILE
Novità nel campo degli sgravi contributivi per il settore edile. Il Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n. 248 de...
Novità nel campo degli sgravi contributivi per il settore
edile.
Il Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sugli sgravi contributivi con l’articolo 36-bis e precisamente con il comma 8.
E’ divenuta operativa, dunque, la disposizione inerente i soggetti beneficiari degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 341/95 (11,50%).
Il disposto dell’art. 36 bis - comma 8 - della legge in oggetto stabilisce, infatti, che tali agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio anche da parte delle Casse Edili e, pertanto, del documento unico di regolarità contributiva.
Tali benefici non sono, invece, riconosciuti a quei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Il Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sugli sgravi contributivi con l’articolo 36-bis e precisamente con il comma 8.
E’ divenuta operativa, dunque, la disposizione inerente i soggetti beneficiari degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 341/95 (11,50%).
Il disposto dell’art. 36 bis - comma 8 - della legge in oggetto stabilisce, infatti, che tali agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio anche da parte delle Casse Edili e, pertanto, del documento unico di regolarità contributiva.
Tali benefici non sono, invece, riconosciuti a quei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
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