BOCCIATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
La corte costituzionale con sentenza 118/06 depositata il 24 marzo ha bocciato l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze del fondo da 1...
La corte costituzionale con sentenza 118/06 depositata il 24 marzo
ha bocciato l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del fondo da 10 milioni di Euro a favore delle giovani
coppie per il sostegno finanziario all’acquisto della prima casa di
edilizia residenziale pubblica; il fondo era previsto all’interno
della Finanziaria 2004.
La bocciatura è motivata da fatto che la norma sconfina in materia di politiche sociali ed edilizia residenziale pubblica di competenza esclusiva delle Regioni.
Tutto nasce da un ricorso promosso dalla regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’illegittimità dell’articolo 1, comma 111, della Finanziaria 2004 e la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso precisa che le norme introdotte non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione
La regione Friuli-Venezia Giulia afferma, nel ricorso che l'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, attiene alle politiche sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma violerebbe, altresì, l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, nella misura in cui, anziché trasferire a quest'ultima le risorse, prevede un fondo statale settoriale con la conseguenza che la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.
La Corte costituzionale ha dichiarato, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge impugnata, il quale sottrae, con la destinazione vincolata ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000 per l'anno 2005.
La bocciatura è motivata da fatto che la norma sconfina in materia di politiche sociali ed edilizia residenziale pubblica di competenza esclusiva delle Regioni.
Tutto nasce da un ricorso promosso dalla regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’illegittimità dell’articolo 1, comma 111, della Finanziaria 2004 e la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso precisa che le norme introdotte non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione
La regione Friuli-Venezia Giulia afferma, nel ricorso che l'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, attiene alle politiche sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma violerebbe, altresì, l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, nella misura in cui, anziché trasferire a quest'ultima le risorse, prevede un fondo statale settoriale con la conseguenza che la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.
La Corte costituzionale ha dichiarato, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge impugnata, il quale sottrae, con la destinazione vincolata ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000 per l'anno 2005.
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