BONUS ENERGIA AL 40-45%
Buone (o quasi) nuove sul fronte detrazioni fiscali: il bonus energia per le ristrutturazioni edilizie previsto dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembr...
Buone (o quasi) nuove sul fronte detrazioni fiscali: il bonus
energia per le ristrutturazioni edilizie previsto dai commi da 344
a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non verrà limitato ma
dovrebbe scendere al 40-45%. Questa è quantomeno l'ipotesi più
probabile anche se la revisione dell'art. 29 del dl 185/2008
potrebbe riservare ulteriori sorprese.
In realtà il Governo ha fatto subito marcia indietro con le numerose dichiarazioni da parte del ministro Tremonti che si è ritrovato a dover far fronte alle migliaia lettere di protesta su tutti i portali specializzati e social network del web (verrebbe da domandarsi chi ha scritto il famigerato art. 29) e ha più volte affermato la decisione di far marcia indietro rispetto alla soppressione integrale dell'agevolazione, con effetto retroattivo, prevista del decreto anticrisi.
Ricordiamo che con l'art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali), le agevolazioni del 55% vengono:
Lasciamo ai nostri lettori la possibilità di commentare questo passo (avanti o indietro?).
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In realtà il Governo ha fatto subito marcia indietro con le numerose dichiarazioni da parte del ministro Tremonti che si è ritrovato a dover far fronte alle migliaia lettere di protesta su tutti i portali specializzati e social network del web (verrebbe da domandarsi chi ha scritto il famigerato art. 29) e ha più volte affermato la decisione di far marcia indietro rispetto alla soppressione integrale dell'agevolazione, con effetto retroattivo, prevista del decreto anticrisi.
Ricordiamo che con l'art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali), le agevolazioni del 55% vengono:
- al comma 6 confermate;
- al comma 7 limitate a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 e subordinate all'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate con la formula del silenzio-rifiuto;
- al comma 8 viene dato potere all'Agenzia delle Entrate di emanare un provvedimento che definisca il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza;
- al comma 9 viene applicato il principio della retroattività che ha fatto rivoltare professionisti, imprese e intere famiglie.
Lasciamo ai nostri lettori la possibilità di commentare questo passo (avanti o indietro?).
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A cura di Ilenia
Cicirello
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