Banche dati del Catasto terreni: Pubblicati gli aggiornamenti 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate recante “Elenco dei comuni per i quali è sta...

31/12/2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate recante “Elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli”. Con il comunicato sono, dunque, resi noti i comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2018, sono state oggetto di variazioni colturali.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi catastali sono eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni relative all’uso del suolo delle singole particelle catastali, presentate dai soggetti possessori nell’anno 2018, agli Organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli prevista dalla Pac, la Politica agricola comunitaria.
Il comunicato pubblicato in Gazzetta riporta l’elenco dei comuni interessati, in ordine alfabetico e per provincia.
Le operazioni sono pubblicizzate anche attraverso i manifesti affissi, in ogni comune, nei luoghi utilizzati per le comunicazioni d’interesse per la cittadinanza.
Variazione delle colture e aggiornamento catastale
I soggetti che effettuano variazioni delle colture praticate sui terreni, rispetto a quanto presente nelle banche dati catastali, hanno l’obbligo di dichiararle al competente ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle entrate utilizzando il software Docte 2.0 oppure un modello cartaceo (il modello 26 per la “Dichiarazione variazioni della coltura” è reperibile anche sul sito internet dell’Agenzia).
Dal 1° gennaio 2007 questo adempimento non è più necessario, se la coltura è dichiarata correttamente a un organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Il Dl 262/2006, prevede, infatti, che la banca dati del Catasto terreni sia aggiornata sulla base dei dati contenuti in queste dichiarazioni dei soggetti possessori relative all’uso del suolo delle singole particelle catastali, superando quindi la necessità di presentare ulteriori richieste di variazione della qualità di coltura in Catasto.
Le dichiarazioni sono rese dai soggetti interessati nell’ambito delle richieste di erogazione dei contributi agricoli presentate agli organismi pagatori. L'Unione europea consente agli Stati membri di istituire più organismi pagatori a condizione che sia unico il referente contabile nazionale. A oggi sono costituiti sei organismi pagatori regionali, due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre nazionali: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli organismi pagatori), l’ente Risi (settore della risicultura) e il Saisa (restituzioni alle esportazioni).
La richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli fornisce anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. Pertanto, in tal caso, la registrazione delle variazioni colturali è effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Per il 2018 le proposte di aggiornamento catastale predisposte da Agea e inoltrate all’Agenzia delle entrate hanno riguardato oltre 500mila particelle catastali.
L’aggiornamento delle basi dati catastali è stata effettuata tassativamente entro l’anno corrente, per consentire ai contribuenti la realizzazione degli adempimenti dichiarativi relativi all’intero anno d’imposta 2018. Infatti, le variazioni hanno efficacia fiscale decorrente dal 1° gennaio 2018.
La consultazione degli elenchi delle particelle catastali interessate
Le particelle catastali interessate dall’aggiornamento, ovvero ogni porzione di particella a diversa coltura e le informazioni indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione (se presente), si possono consultare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, sull’albo pretorio online oltre che presso le sedi competenti delle direzioni provinciali e uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate.
Gli elenchi delle particelle catastali aggiornate sono pubblicate anche sul sito internet dell’Agenzia.
Il servizio web “Variazioni colturali online - Ricerca particelle” è disponibile nella sezione Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.
Che cosa fare in caso di incoerenza degli aggiornamenti catastali
Il titolare di diritti reali sulle particelle interessate dall’aggiornamento, che riscontra delle incongruenze tra la qualità di coltura iscritta in Catasto e quella effettiva dichiarata all’organismo pagatore, ha la facoltà di richiedere il riesame dell’atto di accertamento attraverso un’istanza di autotutela, trattata dall’ufficio provinciale-Territorio secondo le modalità ordinarie.
Il modello 14T per la “Richiesta di esercizio dell’autotutela - Variazioni colturali”, da inoltrare all’ufficio di competenza, è disponibile anche sul sito, nella sezione Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali > Modello e istruzioni.
L’istanza di autotutela non interrompe o sospende il termine per la proposizione di un eventuale ricorso alla giurisdizione tributaria avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992.
Il ricorso può essere presentato, alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Da ricordare, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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