Banche dati del Catasto terreni: Pubblicati gli aggiornamenti 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate recante “Elenco dei comuni per i quali è sta...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 è stato
pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate
recante “Elenco dei comuni per i quali è stata completata
l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita
sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno
2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione
dei contributi agricoli”. Con il comunicato sono, dunque, resi
noti i comuni per i quali sono state completate le operazioni di
aggiornamento della banca dati catastale sulle particelle di
terreno che, nel corso del 2018, sono state oggetto di variazioni
colturali.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi catastali sono
eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni relative
all’uso del suolo delle singole particelle catastali, presentate
dai soggetti possessori nell’anno 2018, agli Organismi pagatori
riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli
prevista dalla Pac, la Politica agricola comunitaria.
Il comunicato pubblicato in Gazzetta riporta l’elenco dei comuni
interessati, in ordine alfabetico e per provincia.
Le operazioni sono pubblicizzate anche attraverso i manifesti
affissi, in ogni comune, nei luoghi utilizzati per le comunicazioni
d’interesse per la cittadinanza.
Variazione delle colture e aggiornamento
catastale
I soggetti che effettuano variazioni delle colture praticate sui
terreni, rispetto a quanto presente nelle banche dati catastali,
hanno l’obbligo di dichiararle al competente ufficio
provinciale-Territorio dell'Agenzia delle entrate utilizzando il
software Docte 2.0 oppure un modello cartaceo (il
modello 26 per la “Dichiarazione
variazioni della coltura” è reperibile anche sul sito internet
dell’Agenzia).
Dal 1° gennaio 2007 questo adempimento non è più necessario, se la
coltura è dichiarata correttamente a un organismo pagatore
riconosciuto dalla normativa comunitaria. Il Dl 262/2006, prevede,
infatti, che la banca dati del Catasto terreni sia aggiornata sulla
base dei dati contenuti in queste dichiarazioni dei soggetti
possessori relative all’uso del suolo delle singole particelle
catastali, superando quindi la necessità di presentare ulteriori
richieste di variazione della qualità di coltura in Catasto.
Le dichiarazioni sono rese dai soggetti interessati nell’ambito
delle richieste di erogazione dei contributi agricoli presentate
agli organismi pagatori. L'Unione europea consente agli Stati
membri di istituire più organismi pagatori a condizione che sia
unico il referente contabile nazionale. A oggi sono costituiti sei
organismi pagatori regionali, due per le provincie autonome di
Trento e Bolzano e tre nazionali: Agea - Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (per le regioni che non hanno istituito un organismo
pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli organismi
pagatori), l’ente Risi (settore della risicultura) e il Saisa
(restituzioni alle esportazioni).
La richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli fornisce
anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento
delle banche dati catastali. Pertanto, in tal caso, la
registrazione delle variazioni colturali è effettuata direttamente
dall’Agenzia delle entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea
predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Per il 2018 le proposte di aggiornamento catastale predisposte da
Agea e inoltrate all’Agenzia delle entrate hanno riguardato oltre
500mila particelle catastali.
L’aggiornamento delle basi dati catastali è stata effettuata
tassativamente entro l’anno corrente, per consentire ai
contribuenti la realizzazione degli adempimenti dichiarativi
relativi all’intero anno d’imposta 2018. Infatti, le variazioni
hanno efficacia fiscale decorrente dal 1° gennaio 2018.
La consultazione degli elenchi delle particelle catastali
interessate
Le particelle catastali interessate dall’aggiornamento, ovvero ogni
porzione di particella a diversa coltura e le informazioni
indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i
redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione (se
presente), si possono consultare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso
ciascun comune interessato, sull’albo pretorio online oltre che
presso le sedi competenti delle direzioni provinciali e uffici
provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate.
Gli elenchi delle particelle catastali aggiornate sono pubblicate
anche sul sito internet dell’Agenzia.
Il servizio web “Variazioni colturali online - Ricerca
particelle” è disponibile nella sezione Fabbricati e
terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari >
Variazioni colturali.
Che cosa fare in caso di incoerenza degli aggiornamenti
catastali
Il titolare di diritti reali sulle particelle interessate
dall’aggiornamento, che riscontra delle incongruenze tra la qualità
di coltura iscritta in Catasto e quella effettiva dichiarata
all’organismo pagatore, ha la facoltà di richiedere il riesame
dell’atto di accertamento attraverso un’istanza di autotutela,
trattata dall’ufficio provinciale-Territorio secondo le modalità
ordinarie.
Il modello 14T per la “Richiesta di
esercizio dell’autotutela - Variazioni colturali”, da
inoltrare all’ufficio di competenza, è disponibile anche sul sito,
nella sezione Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati
catastali e ipotecari > Variazioni colturali > Modello e
istruzioni.
L’istanza di autotutela non interrompe o sospende il termine per la
proposizione di un eventuale ricorso alla giurisdizione tributaria
avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma
2, Dlgs 546/1992.
Il ricorso può essere presentato, alla Commissione tributaria
provinciale competente per territorio, entro il termine di
centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Da ricordare, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 il ricorso produce
anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Comunicato Agenzia delle EntrateIL NOTIZIOMETRO