Bandi anomali e Codice deontologico: cosa faranno i Consigli di disciplina?
Si è fatto, recentemente, un gran parlare dei bandi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria in merito alle anomalie legate ad importi a base d'asta...
Si è fatto, recentemente, un gran parlare dei bandi relativi ai
servizi di architettura ed ingegneria in merito alle anomalie
legate ad importi a base d'asta simbolici (Leggi news su bando Comune di
Bagheria) non idonei al servizio richiesto ed alle
richieste di terne di professionisti (Leggi news su richiesta terna Comune di
Palermo) agli Ordini professionali effettuate al di
fuori delle norme riscontrabili nel Codice dei contratti e
nel regolamento di attuazione.
Certo è giusto segnalare tali anomalie e chiedere a gran voce il ritiro dei bandi e la modifica degli stessi. Sorge, però spontaneo un quesito a cui, in verità, è possibile dare immediata risposta: il comportamento dei professionisti che partecipano a questa tipologia di bando è contrario alle norme deontologiche?
La risposta è, a nostro avviso, positiva nel senso che tali professionisti che offrono la loro disponibilità a bandi nei quali viene offerta una remunerazione simbolica (vedi Comune di Bagheria) o a bandi in cui viene chiesta la partecipazione a terne (vedi Comune di Palermo) con procedure assolutamente difformi da quelle contenute nel Codice dei contratti e nel Regolamento di attuazione sono, indubbiamente, passibili da parte del proprio ordine di appartenenza di provvedimenti disciplinari.
Si ha, per esempio notizia che oltre 70 professionisti hanno offerto la loro disponibilità alla progettazione di alcuni servizi con il pagamento simbolico di 1 euro. Gli Ordini ed i Consigli nazionali che sono a conoscenza del problema come mai non richiedono i nominativi di tali professionisti e come mai non attivano le idonee procedure per avviare un provvedimento disciplinare?
La verità è che tali provvedimenti disciplinari non vengono quasi mai attivati perché sino ad ora le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari dei Consigli degli ordini territoriali sono state unite ed sono state esercitate dai consigli territoriali stessi con le difficoltà che è possibile immaginare.
Con l'entrata in vigore (14 agosto 2012) del D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali la materia disciplinare è stata rinviata all'emanazione, da parte dei Consigli nazionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia.
La novità principale consiste nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall'avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell'Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
I nuovi Consigli di disciplina territoriali, così come previsto dall'articolo 8 del citato Dpr n. 137/2012, saranno costituiti da un numero membri pari a quello del componenti del Consiglio territoriale, di cui il più anziano per iscrizione all'Albo riveste le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario.
Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.
A questo punto la domanda che poniamo è: riusciranno dei Consigli di Disciplina super partes a far rispettare delle norme deontologiche proprie di ogni professione ma che fin'ora sono state di difficile applicazione?
Certo è giusto segnalare tali anomalie e chiedere a gran voce il ritiro dei bandi e la modifica degli stessi. Sorge, però spontaneo un quesito a cui, in verità, è possibile dare immediata risposta: il comportamento dei professionisti che partecipano a questa tipologia di bando è contrario alle norme deontologiche?
La risposta è, a nostro avviso, positiva nel senso che tali professionisti che offrono la loro disponibilità a bandi nei quali viene offerta una remunerazione simbolica (vedi Comune di Bagheria) o a bandi in cui viene chiesta la partecipazione a terne (vedi Comune di Palermo) con procedure assolutamente difformi da quelle contenute nel Codice dei contratti e nel Regolamento di attuazione sono, indubbiamente, passibili da parte del proprio ordine di appartenenza di provvedimenti disciplinari.
Si ha, per esempio notizia che oltre 70 professionisti hanno offerto la loro disponibilità alla progettazione di alcuni servizi con il pagamento simbolico di 1 euro. Gli Ordini ed i Consigli nazionali che sono a conoscenza del problema come mai non richiedono i nominativi di tali professionisti e come mai non attivano le idonee procedure per avviare un provvedimento disciplinare?
La verità è che tali provvedimenti disciplinari non vengono quasi mai attivati perché sino ad ora le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari dei Consigli degli ordini territoriali sono state unite ed sono state esercitate dai consigli territoriali stessi con le difficoltà che è possibile immaginare.
Con l'entrata in vigore (14 agosto 2012) del D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali la materia disciplinare è stata rinviata all'emanazione, da parte dei Consigli nazionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia.
La novità principale consiste nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall'avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell'Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
I nuovi Consigli di disciplina territoriali, così come previsto dall'articolo 8 del citato Dpr n. 137/2012, saranno costituiti da un numero membri pari a quello del componenti del Consiglio territoriale, di cui il più anziano per iscrizione all'Albo riveste le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario.
Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.
A questo punto la domanda che poniamo è: riusciranno dei Consigli di Disciplina super partes a far rispettare delle norme deontologiche proprie di ogni professione ma che fin'ora sono state di difficile applicazione?
A cura di Ilenia
Cicirello
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