Bandi di progettazione: Crescita mascherata ed anomalie nel recepimento delle norme

Dal monitoraggio dei servizi di progettazione effettuato dal Centro studi del CNI si nota una inaspettata crescita del mercato dei servizi di ingegneria anch...

13/11/2012
Dal monitoraggio dei servizi di progettazione effettuato dal Centro studi del CNI si nota una inaspettata crescita del mercato dei servizi di ingegneria anche nel terzo trimestre 2012. In verità la crescita è legata al megabando da quasi 800 milioni di euroriguardante il tratto Napoli-Pompei-Salerno dell'Autostrada A3 che ha mascherato una situazione in cui in realtà si registra una flessione degli importi a fronte di un aumento del numero di bandi (968 contro gli 817 dello stesso trimestre del 2011).
Nella nota predisposta dal Centro studi del CNI viene evidenziato quanto segue:
  • le Tariffe professionali ritornate in vigore, per la determinazione degli importi a base, d'asta con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n, 134 sono ancora poco utilizzate come riferimento nei bandi di gara relativi ad opere pubbliche;
  • l'indicazione del massimo ribasso consentito previsto dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Dpr n. 207/2010) è ampiamente disattesa ed anzi le gare continuano ad essere aggiudicate con importi ampiamente ribassati rispetto all'importo a base d'asta: 37% il ribasso medio registrato nel trimestre per i bandi che non prevedono l'esecuzione dei lavoro, con picchi addirittura pari all'82% e soltanto il 7,2% dei bandi pubblicati nel trimestre in esame riporta l’indicazione del massimo ribasso;
  • ampiamente disattesa l'indicazione del Regolamento n. 207/201° di utilizzare, per l'affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura, soltanto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, visto che in circa un quarto delle gare si ricorre al criterio del prezzo più basso;
  • molte stazioni appaltanti hanno difficoltà ad adeguarsi all'art.268 del Regolamento che vieta la richiesta di cauzioni per prestazioni diverse dalla direzione lavori e dal collaudo;

Un ultimo aspetto su cui si registra, infine, ancora una certa arbitrarietà da parte delle stazioni appaltanti a dispetto di quanto stabilito dalle norme, riguarda i fattori ponderali che vengono attribuiti ai criteri nella determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'art.266 comma 5 del Regolamento n. 207/2010 ha, infatti, fissato il range entro cui fissare il valore attribuito ai diversi fattori, ma il 14% dei bandi pubblicati nel terzo trimestre riporta valori fuori norma.

Tutte le anomalie e considerazioni precedentemente evidenziate sono, in realtà, il segnale che le stazioni appaltanti incontrano non poche difficoltà a recepire in tempi rapidi le novità normative che si susseguono, evidenziando, al contrario, un adattamento ad esse lento e molte volte inappropriato. Il quadro che se ne ricava è dunque uno scenario in cui regna un po' di confusione e di libertà di interpretazione delle norme con il risultato che molti bandi corrono il rischio di essere giudicati illegittimi.

A cura di Gabriele Bivona
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