Barriere stradali: Decreto con disposizioni sull’uso e sull’installazione
Sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 giugno 2011 recante "D...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2011 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 28 giugno 2011 recante "Disposizioni sull'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale".
Le disposizioni contenute nel decreto in argomento si riferiscono all'uso ed all'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente "Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli".
Il decreto consta dei seguenti 4 articoli:
Nel dettaglio nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto in argomento viene precisato che l'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 del decreto.
Nell'articolo 4 del decreto.viene, poi, definita l'istituzione presso la direzione generale per la sicurezza stradale di un catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale ed al momento della prima immissione sul mercato nazionale, devono essere forniti alla direzione generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:
In riferimento a quanto previsto all'articolo 3 recante "Regime transitorio" potranno essere ancora utilizzate in via provvisoria le barriere di sicurezza stradale sprovviste di marcatura europea a condizione che siano state immesse sul mercato entro il 31 dicembre 2010 ovvero installate entro lo stesso termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
Così come disposto dall'art. 2 del decreto, dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale devono essere muniti di marcatura Ce in conformità alla normativa armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti. La marcatura viene apposta a seguito dell'emissione del certificato e della dichiarazione Ce di conformità.
Le disposizioni contenute nel decreto in argomento si riferiscono all'uso ed all'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente "Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli".
Il decreto consta dei seguenti 4 articoli:
- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni,
- Art. 2 - Requisiti dei dispositivi di ritenta stradali,
- Art. 3 - Regime transitorio,
- Art. 4 - Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale,
Nel dettaglio nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto in argomento viene precisato che l'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 del decreto.
Nell'articolo 4 del decreto.viene, poi, definita l'istituzione presso la direzione generale per la sicurezza stradale di un catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale ed al momento della prima immissione sul mercato nazionale, devono essere forniti alla direzione generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:
- a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformità;
- b) il numero del certificato CE di conformità relativo al dispositivo di ritenuta stradale;
- c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;
- d) la dichiarazione CE di conformità;
- e) i principali disegni costruttivi del dispositivo di ritenuta stradale;
- f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di ritenuta stradale;
- g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4 del decreto stesso.
In riferimento a quanto previsto all'articolo 3 recante "Regime transitorio" potranno essere ancora utilizzate in via provvisoria le barriere di sicurezza stradale sprovviste di marcatura europea a condizione che siano state immesse sul mercato entro il 31 dicembre 2010 ovvero installate entro lo stesso termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
Così come disposto dall'art. 2 del decreto, dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale devono essere muniti di marcatura Ce in conformità alla normativa armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti. La marcatura viene apposta a seguito dell'emissione del certificato e della dichiarazione Ce di conformità.
A cura di Gabriele
Bivona
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