Bonus 600 e contributo a fondo perduto: facciamo chiarezza sul Decreto Rilancio 2020
Le differenze tra contributo a fondo perduto e bonus 600 per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private
La pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2020) ha previsto alcune misure a sostegno di imprese e professionisti che hanno creato qualche discussione che è utile chiarire.
Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto
Il Decreto Rilancio ha previsto all'art. 25 un contributo a fondo perduto da cui, tra gli altri, sono stati esclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (comma 2, ultimo periodo). Su questo argomento abbiamo già pubblicato un articolo molto dettagliato che è stato molto condiviso sui social ma che probabilmente non è stato letto con la dovuta attenzione perché commentato e criticato da molti che hanno confuso il contributo a fondo perduto con il bonus 600 previsto dall'art. 44 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia).
Appare, dunque, necessario chiarire le differenze tra le due misure fiscali.
Decreto #CuraItalia, Decreto Rilancio e bonus 600 euro
Il Decreto #CuraItalia, il primo provvedimento del Governo che ha fatto fronte all'emergenza COVID-19, ha previsto l'istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44) a cui hanno potuto accedere a marzo 2020 anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti,...). Per l'attuazione della misura, i professionisti iscritti alle Casse private hanno dovuto attendere la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 con il quale sono state definite le modalità di attribuzione dell'indennità per il mese di marzo 2020. Lo stesso decreto interministeriale ha previsto una quota di 200 milioni di euro da destinare ai professionisti iscritti alla Casse private e quantificato l'indennità di marzo in 600 euro (c.d. bonus 600 euro).
Il Decreto Rilancio 2020, all'art. 78, ha modificato l'articolo 44 del Decreto CuraItalia:
- aumentando il fondo da 300 milioni a 1.150 milioni;
- prevedendo la possibilità di fruire dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
- definendo le nuove condizioni di accesso.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso, per il riconoscimento dell'indennità, i soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non dovranno essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.
Bonus 600 euro e provvedimento attuativo
Ma, aspetto molto importante e non di poco conto, è che il Decreto Rilancio ha portato da "30" a "60" giorni il tempo che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avranno a disposizione per adottare un nuovo decreto attuativo che dovrà definire criteri di priorità, modalità di attribuzione e la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Appare utile ricordare che a seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto #CuraItalia (Edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale 17/03/2020, n. 70), il decreto interministeriale per l'erogazione del bonus 600 euro di marzo è stato pubblicato e reso noto l'1 aprile 2020 e le Casse private hanno dovuto aprire le procedure informatiche per il rilascio dell'indennità all'ultimo momento e non senza molti disagi per i professionisti beneficiari del contributo.
Per poter essere erogata l'indennità (che sarà certamente confermata in 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio) dovremo, dunque, attendere la pubblicazione del nuovo decreto interministeriale, che potrà essere adottato entro il 15 luglio 2020.
Le differenze tra contributo a fondo perduto e bonus 600
Ciò premesso, appare superfluo rilevare le differenze tra contributo a fondo perduto e bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata. Ricordo solo che il contributo a fondo perduto spetta ai:
- soggetti esercenti attività d'impresa;
- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
- soggetti esercenti attività di reddito agrario;
- titolari di partita IVA;
- enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
mentre non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo;
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:
- all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia);
- all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del #CuraItalia);
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Mentre il l'indennità di cui all'art. 44 del #CuraItalia, invece, è prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi (ma solo in via eccezionale) i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
#unpensieropositivo
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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