Bonus Casa ed Ecobonus: ok alle comunicazioni sul portale ENEA

Possibile caricare le comunicazioni per gli interventi conclusi nel 2024, meglio attendere nel caso di eventuali spese sostenute nel 2025

di Redazione tecnica - 21/01/2025

Con la legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) sono previste delle novità per l’utilizzo del Bonus Casa e dell’Ecobonus. Sul punto, ENEA segnala che sta provvedendo all’aggiornamento dei portali Detrazioni Fiscali e Bonus Fiscali e che la conclusione degli aggiornamenti sarà comunicata dallo stesso Dipartimento per l’efficienza energetica.

Legge di Bilancio 2025, Bonus Casa ed Ecobonus: ENEA aggiorna i portali

Ricordiamo che il Bonus Casa, fino al 31 dicembre 2024, ha consentito di usufruire di ina detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per interventi eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, SU un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità. 

Con la legge di Bilancio 2025, queste condizioni si mantengono solo per interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sostenuti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; in tutti gli altri casi, la detrazione scende al 36% su un massimale di spesa parti a 48mila euro.

Non solo: per soggetti con reddito complessivo a 75mila euro, l'importo di spesa detraibile sarà calcolato in base a coefficienti specifici relativi al numero di figli e all'eventuale presenza di figli con disabilità.

Per questo motivo, nelle more del completamento degli aggiornamenti ENEA consiglia di attendere prima d'inviare:

  • schede descrittive per lavori conclusi nel 2024, ma per i quali parte delle spese da detrarre sia stata sostenuta nel 2025; 
  • asseverazioni interessate dalle disposizioni normative della Legge n. 207/2024, poiché eventuali incongruenze dovranno essere sanate dall'asseveratore annullando il codice di protocollo e trasmettendo di nuovo l'asseverazione.

Nel frattempo, è comunque possibile inviare le schede per lavori conclusi nel 2024.

Portali Enea: aggiornate le sezioni Bonus Casa ed Ecobonus 2024

Ricordiamo che tramite il portale detrazionifiscali.enea.it è possibile inviare l'asseverazione relativa a interventi di miglioramento energetico, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o del relativo stato di avanzamento nelle seguenti sezioni del portale ENEA:

  • Bonus casa: qui è possibile caricare, modificare e consultare le schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 917/1986.
  • Ecobonus: in questa sezione è possibile invece caricare, modificare e consultare le schede relative agli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge n. 296/2006 e art. 14 D.L. n. 63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate.
  • Super Ecobonus 70%: riservata al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle agevolazioni al 70% previste per il 2024 per lavori Superbonus.

Comunicazione dati a Enea: occhio all'omesso o tardivo invio

Cosa succede nel caso di mancata o tardiva trasmissione dei dati ad Enea? La risposta non è una sola, perché dipende da qual è l’agevolazione a cui si sta facendo riferimento.

Bonus Casa: l’omesso o tardivo invio della comunicazione non compromette l’accesso alle detrazioni: conferma ne sono la risoluzione n. 46/2019 e la circolare dell'8 luglio 2020, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, nelle quali si ribadisce che la comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi senza che ritardo o omissione nella comunicazione possano implicare comunque la perdita del diritto alle detrazioni.

Diversa invece la situazione nel caso di Ecobonus e SuperEcobonus: la tardiva comunicazione ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 “determina la perdita delle agevolazioni. Conferma ne è l’ordinanza della Corte di Cassazione del 21 novembre 2022, n. 34151 secondo cui “l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.

 

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