Bonus Facciate 2021: tutte le spese da portare in detrazione
Nella scelta dello strumento fiscale occorre fare molta attenzione alle spese che possono essere portate in detrazione, come nel caso del bonus facciate
Per tutto l'anno 2021 è possibile fruire ancora di molte interessanti detrazioni fiscali previste per l'edilizia e la casa. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha, infatti, prorogato per tutto il 2021 ed, in alcuni casi, al 2022 molti dei bonus fiscali.
I 3 vantaggi del Bonus facciate
Tra questi è stata confermata per il 2021 anche la detrazione fiscale del 90% prevista per le spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Detrazione che, benché sia da ripartire in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire nell’anno di sostenimento delle spese, presenta delle indubbie potenzialità:
- è di facile applicazione (il rifacimento di un prospetto non necessita di particolari titoli edilizi e se non riguarda le parti strutturali va in edilizia libera);
- porta in detrazione molte delle spese sostenute per il rifacimento della facciata;
- non prevede limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
I requisiti di accesso
Chiaramente, come per ogni detrazione fiscale, anche il bonus facciate prevede dei precisi requisiti di accesso:
- l'edificio oggetto dell'intervento deve essere ubicato in zona "A" o "B" ai sensi DM 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- la facciata su cui si deve intervenire deve essere visibile da strada o suolo pubblico (anche in caso di parziale visibilità come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate);
- i lavori non devono influire dal punto di vista termico o interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, perché se no è necessario soddisfare specifici requisiti e la convenienza dello strumento fiscale non è più tanto scontata.
A chi spetta
Diversamente da altre agevolazioni fiscali, il bonus facciate ha un ampio elenco di possibili beneficiari. Possono accedervi, infatti, tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Rientrano, quindi, nel bonus facciate i seguenti soggetti:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Le opzioni alternative alla detrazione diretta: sconto in fattura e cessione del credito
Una novità prevista per tutto il 2020 e 2021 riguarda la possibilità anche per il bonus facciate di fruire della detrazione fiscale in 3 modi diversi:
- detrazione diretta in dichiarazione dei redditi;
- sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno realizzato l'intervento;
- cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti esteso sconto in fattura e cessione del credito anche per il bonus facciate ma limitatamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (possibilità inizialmente non previste).
Bonus Facciate: gli interventi e le spese da portare in detrazione
Andiamo adesso alla parte più interessante di questa detrazione fiscale: gli interventi e le spese da portare in detrazione. L'art. 1, comma 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha previsto il bonus facciate parla esclusivamente di "interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti".
L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida fiscale e nelle tante risposte pubblicate in questo primo anno e 2 mesi di applicazione della detrazione fiscale, ha chiarito nel dettaglio quali sono gli interventi e le spese detraibili.
Come detto, sono ammessi al bonus facciate tutti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e quindi quelli:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili, a titolo esemplificativo, gli interventi:
- per il consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- per il consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- per il decoro urbano.
Sono, quindi, detraibili al 90% le spese sostenute per:
- grondaie;
- pluviali;
- parapetti;
- cornicioni;
- chiostrine;
- cavedi;
- cortili;
- spazi interni;
- smaltimento materiale;
- cornicioni.
Ma non solo. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle correlate agli interventi agevolabili, quindi:
- acquisto materiali;
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica);
- installazione ponteggi;
- smaltimento materiale;
- Iva;
- imposta di bollo;
- diritti pagati per la richiesta di eventuali titoli abitativi edilizi;
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Gli interventi influenti dal punto di vista energetico
Come detto, nel caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Infine, è necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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