Bonus Irpef di 80 euro anche per disoccupati e cassintegrati

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 66/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) che, tra le altre cose, ufficializza il bonus Irpef per lavorato...

15/05/2014
Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 66/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) che, tra le altre cose, ufficializza il bonus Irpef per lavoratori dipendenti, e la predisposizione della circolare n. 8/2014 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle finalità e modalità di fruizione del credito di 80 euro, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 14 maggio 2014, n. 9/E recante "Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti".

Con la circolare n. 9/2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti su varie questioni, concernenti i soggetti beneficiari, l'applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Entrando nel dettaglio, la circolare chiarisce che il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Mentre non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10%. Le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l'imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente.

La circolare è suddivisa nei seguenti 4 capitoli:
  1. SOGGETTI BENEFICIARI
    1.1. Soggetti non residenti
    1.2. Computo del periodo di lavoro
    1.3. Prestazioni a sostegno del reddito
    1.4. Eredi del lavoratore
    1.5. Interessi su crediti da lavoro
  2. CALCOLO DEL CREDITO
    2.1. Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga
    2.2. Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro
    2.3. Rapporti di lavoro contestuali
    2.4. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
    2.5. Redditi assoggettati a cedolare secca
  3. COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
    3.1 Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività
    3.2 Retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore
  4. ALTRE QUESTIONI
    4.1. Credito d'imposta per le imprese marittime
    4.2. Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti

Indennità per disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico
Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

Bonus Irpef, fuori dal conto i redditi da produttività soggetti a imposta sostitutiva
I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Il bonus passa agli eredi
Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi
La circolare specifica gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

Il credito varia in base al periodo di impiego nell'anno
Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

Bonus Irpef, nel conto anche i redditi da cedolare secca
Il documento di prassi di oggi precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al "Bonus Irpef", si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.

Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro
Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata