Bonus Mobili: Salta la norma inserita nel Piano Casa
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo scorso per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite da...
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo
scorso per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più
famiglie impoverite dalla crisi economica non è stato ancora
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale perché è stata bloccato sia
dalla Ragioneria dello Stato che dal Quirinale.
Le motivazioni sono legate all’articolo relativo al “Bonus detrazioni mobili” in cui era riproposta una norma originariamente inserita nel decreto-legge “salva Roma bis” relativa al tetto della spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef e che avrebbe potuto essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa con un tetto massimo per la spesa complessiva fissato a 10mila euro.
La Presidenza della Repubblica non ha vistato il provvedimento in quanto si tratta di una norma identica a quella già contenuta nel decreto legge Salva Roma-bis, poi, decaduto. La reiterazione delle norme dei decreti legge, infatti, non più convertiti in legge è da molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale; ma alla mancata firma del Capo dello Stato si aggiunge, anche, il parere negativo della Ragioneria dell Stato che ha rilevato problemi di copertura, che nella relazione tecnica del provvedimento erano inesistenti; a parere della Ragioneria l’eliminazione del tetto avrebbe comportato una maggiore spesa per le detrazioni fiscali del 50% (in dieci anni).
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) aveva prorogato al 31 dicembre 2014 la scadenza del bonus stabilendo, anche, che le agevolazioni non avrebbero potuto essere concesse se il prezzo degli arredi fosse stato superiore a quello della ristrutturazione.
Successivamente, il decreto-legge n. 151/2013 aveva eliminato tale limite che è, però, ritornato in vigore per la mancata conversione in legge del citato decreto-legge. L’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge, infatti, prevedeva la soppressione dell’ultimo periodo del comma 139, lett. d), n. 3), capoverso 2 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013): si tratta delle disposizione che prevede che le spese per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici” destinati agli immobili ristrutturati - spese per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%, se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 - non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile.
In un primo tempo sembrava che la norma fosse stata riportata nel nuovo decreto-legge n. 16/2014 (cosiddetto “salva Roma ter”) ma così non è stato e, di fatto, ritorna il vincolo dell’importo delle spese di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro con l’ulteriore vincolo relativo ad un importo di lavori di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà ai “bonus mobili” richiesti in vigenza del decreto-legge n. 151/2013 nel caso in cui nel periodo di vigenza (gennaio - febbraio 2014) l’importo richiesto abbia superato i costi di ristrutturazione.
Le motivazioni sono legate all’articolo relativo al “Bonus detrazioni mobili” in cui era riproposta una norma originariamente inserita nel decreto-legge “salva Roma bis” relativa al tetto della spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef e che avrebbe potuto essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa con un tetto massimo per la spesa complessiva fissato a 10mila euro.
La Presidenza della Repubblica non ha vistato il provvedimento in quanto si tratta di una norma identica a quella già contenuta nel decreto legge Salva Roma-bis, poi, decaduto. La reiterazione delle norme dei decreti legge, infatti, non più convertiti in legge è da molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale; ma alla mancata firma del Capo dello Stato si aggiunge, anche, il parere negativo della Ragioneria dell Stato che ha rilevato problemi di copertura, che nella relazione tecnica del provvedimento erano inesistenti; a parere della Ragioneria l’eliminazione del tetto avrebbe comportato una maggiore spesa per le detrazioni fiscali del 50% (in dieci anni).
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) aveva prorogato al 31 dicembre 2014 la scadenza del bonus stabilendo, anche, che le agevolazioni non avrebbero potuto essere concesse se il prezzo degli arredi fosse stato superiore a quello della ristrutturazione.
Successivamente, il decreto-legge n. 151/2013 aveva eliminato tale limite che è, però, ritornato in vigore per la mancata conversione in legge del citato decreto-legge. L’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge, infatti, prevedeva la soppressione dell’ultimo periodo del comma 139, lett. d), n. 3), capoverso 2 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013): si tratta delle disposizione che prevede che le spese per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici” destinati agli immobili ristrutturati - spese per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%, se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 - non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile.
In un primo tempo sembrava che la norma fosse stata riportata nel nuovo decreto-legge n. 16/2014 (cosiddetto “salva Roma ter”) ma così non è stato e, di fatto, ritorna il vincolo dell’importo delle spese di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro con l’ulteriore vincolo relativo ad un importo di lavori di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà ai “bonus mobili” richiesti in vigenza del decreto-legge n. 151/2013 nel caso in cui nel periodo di vigenza (gennaio - febbraio 2014) l’importo richiesto abbia superato i costi di ristrutturazione.
A cura di Gabriele
Bivona
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