Bonus Mobili, quali sono gli interventi edilizi presupposto della detrazione?

Quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che costituiscono il presupposto della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici?Lo...

20/05/2014
Quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che costituiscono il presupposto della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici?Lo aveva già chiarito l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 29 del 18 settembre) che, considerate le richieste pervenute, è nuovamente entrata sulla questione con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 recante "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata".

Ricordiamo che il bonus mobili era stato istituito con decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) per i contribuenti che fruivano della detrazione per le ristrutturazioni per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quindi:
  • lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La domanda all'Agenzia delle Entrate
In riferimento ai suddetti interventi, è stato richiesto all'Agenzia un chiarimento in merito alle opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha risposto rilevando come tali interventi siano stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all'installazione di sensori, serrature, spioncini. La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta.

© Riproduzione riservata