Bonus Ristrutturazioni edilizie e Credito Prima casa: nuovi chiarimenti dalle Entrate
Spese sanitarie e di istruzione, recupero del patrimonio edilizio e altre questioni tra cui il credito d'imposta spettante per il riacquisto della prima casa...
Spese sanitarie e di istruzione, recupero del patrimonio edilizio e
altre questioni tra cui il credito d'imposta spettante per il
riacquisto della prima casa. Sono questi i contenuti della
circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 con la quale l'Agenzia
delle Entrate ha risposto ad alcune questioni interpretative in
materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei
Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
Per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per fruire dell'agevolazione prevista per la ristrutturazione edilizia non è necessario che il pagamento debba essere effettuato dallo stesso soggetto beneficiario dell'agevolazione, a patto comunque che vengano rispettati tutti i presupposti previsti. L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente, infatti, la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma 9 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che "Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".
Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
In riferimento al recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi. In particolare, è stato chiesto se lo stesso contribuente possa godere dell'agevolazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio sullo stesso immobile per interventi diversi e che non siano la l'uno la prosecuzione dell'altro. La risposta delle Entrate è stata che se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente può avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Nel presupposto che l'intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell'anno precedente, delle spese sostenute nell'anno 2014.
Sempre sul recupero del patrimonio edilizio, è stato trattato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti. In particolare, la "detenzione materiale e diretta del bene" alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.
Coerentemente, la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve essere sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Credito d'imposta riacquisto prima casa
Domanda - Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 2013, è stato precisato che il credito di imposta spettante per il riacquisto della "prima casa" può essere utilizzato alternativamente:
- a) in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- b) per l'intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- c) in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- d) in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.
Nel caso in cui il credito di imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, si chiede di conoscere se possa essere utilizzata anche la parte residua del credito e secondo quali modalità.
Risposta - L'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell'immobile, acquistato con i benefici "prima casa" provvedano ad acquisire un'altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Si rammenta che l'importo del credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:
a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettere b e c).
Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo (lettera a).
Tale interpretazione appare coerente con i chiarimenti già resi da questa Agenzia con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001. In tale sede, è stato, infatti chiarito, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a), che il legislatore con la dizione "intero importo" ha voluto escludere la possibilità di utilizzare il credito parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti o denunce di successione, presentati all'ufficio competente per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito.
Esempio Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad euro 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio 2015
Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad euro 4.500 (150.000 * 3% - aliquota ‘prima casa' vigente fino al 31 dicembre 2013 )
Altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari ad euro 160.000
Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000*2% - aliquota "prima casa" vigente dal 1° gennaio 2014).
Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all'articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, l'imposta di registro, pari ad euro 1.800, versata in sede di registrazione del contratto preliminare in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 60.000 * 3% - Nota all'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al TUR = 1.800).
Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad euro 1.400
Credito d'imposta spettante (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) euro 3.200
Credito di imposta utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina euro 1.400
La parte residua del credito, pari ad euro 1.800 può essere utilizzata in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per fruire dell'agevolazione prevista per la ristrutturazione edilizia non è necessario che il pagamento debba essere effettuato dallo stesso soggetto beneficiario dell'agevolazione, a patto comunque che vengano rispettati tutti i presupposti previsti. L'art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente, infatti, la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma 9 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che "Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".
Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
In riferimento al recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi. In particolare, è stato chiesto se lo stesso contribuente possa godere dell'agevolazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio sullo stesso immobile per interventi diversi e che non siano la l'uno la prosecuzione dell'altro. La risposta delle Entrate è stata che se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente può avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Nel presupposto che l'intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell'anno precedente, delle spese sostenute nell'anno 2014.
Sempre sul recupero del patrimonio edilizio, è stato trattato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti. In particolare, la "detenzione materiale e diretta del bene" alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.
Coerentemente, la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve essere sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Credito d'imposta riacquisto prima casa
Domanda - Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 2013, è stato precisato che il credito di imposta spettante per il riacquisto della "prima casa" può essere utilizzato alternativamente:
- a) in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- b) per l'intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- c) in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- d) in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.
Nel caso in cui il credito di imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, si chiede di conoscere se possa essere utilizzata anche la parte residua del credito e secondo quali modalità.
Risposta - L'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell'immobile, acquistato con i benefici "prima casa" provvedano ad acquisire un'altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Si rammenta che l'importo del credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:
a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettere b e c).
Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo (lettera a).
Tale interpretazione appare coerente con i chiarimenti già resi da questa Agenzia con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001. In tale sede, è stato, infatti chiarito, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a), che il legislatore con la dizione "intero importo" ha voluto escludere la possibilità di utilizzare il credito parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti o denunce di successione, presentati all'ufficio competente per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito.
Esempio Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad euro 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio 2015
Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad euro 4.500 (150.000 * 3% - aliquota ‘prima casa' vigente fino al 31 dicembre 2013 )
Altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari ad euro 160.000
Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000*2% - aliquota "prima casa" vigente dal 1° gennaio 2014).
Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all'articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, l'imposta di registro, pari ad euro 1.800, versata in sede di registrazione del contratto preliminare in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 60.000 * 3% - Nota all'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al TUR = 1.800).
Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad euro 1.400
Credito d'imposta spettante (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) euro 3.200
Credito di imposta utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina euro 1.400
La parte residua del credito, pari ad euro 1.800 può essere utilizzata in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
A cura di Gabriele
Bivona
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