Bonus energetico e cessione del credito da parte dei condòmini ai fornitori: Il software dell’Agenzia delle Entrate
È disponibile, sul sito dell’Agenzia, l’applicazione con la quale i condomìni devono inviare all’amministrazione finanziaria la comunicazione di cessione del...
È disponibile, sul sito dell’Agenzia, l’applicazione con la quale i condomìni devono
inviare all’amministrazione finanziaria la comunicazione di
cessione del credito da parte dei condòmini ai fornitori, in
relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di
riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici.
In particolare, con tale comunicazione, il condominio deve fornire:
l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il
codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e
l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei
fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito
ceduto a ciascuno di essi.
L’“informativa” in questione deve essere trasmessa
dall’amministratore del condominio (o dal condomino incaricato)
oppure tramite intermediari abilitati esclusivamente on line,
attraverso i canali Entratel o Fisconline, entro il prossimo 31
marzo. Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
Le modalità di fruizione del bonus restano quelle fissate dal
Provvedimento del 22 marzo
2016..
Detto ciò, ricordiamo, in sintesi, che l’opportunità di destinare
la detrazione Irpef prevista per gli interventi di riqualificazione
energetica ad altri, sotto forma di credito d’imposta - concessa
dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax
area”, che possono cedere il bonus all’impresa o ai fornitori
intervenuti nei lavori, i quali poi lo sfruttano in compensazione -
è stata riproposta dall’ultima legge di bilancio (la 232/2016) in
forma “allargata”.
In sostanza, per consentire l’accesso agli incentivi fiscali al
maggior numero possibile di cittadini, la rinnovata versione della
disposizione, estesa da quest’anno anche agli interventi
antisismici, prevede ulteriori novità: il cedente può anche non
trovarsi nella “no tax area” e può cedere il credito
corrispondente alla detrazione cui ha diritto, oltre che a chi ha
eseguito i lavori, anche ad altri soggetti privati; il cessionario,
invece, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua
volta cedere il credito.
Le modalità attuative della norma contenuta nella legge di bilancio
2017 saranno definite da un nuovo provvedimento delle Entrate, già
in cantiere.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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