Bonus facciate 2020: dubbi interpretativi in un interpello all'Agenzia delle Entrate
La sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale è ammesso al bonus facciate?
La sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale è ammesso al bonus facciate? L'installazione del cappotto termico è agevolabile nella sua interezza (isolamento, intonaco, tinteggiatura) o solo nella spesa relativa al rifacimento della finitura? Possono accedere alle detrazioni fiscali del bonus facciate anche gli interventi inerenti alle facciate ventilate?
Sono queste le domande che UNICMI, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, ha posto all'Agenzia delle Entrate in un interpello che prende in considerazione la guida al Bonus Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)” che riguardano la nuova detrazione fiscale.
Entrando nel dettaglio, l'interpello proposto da UNICMI si fonda su 4 grossi dubbi interpretativi:
- la sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale;
- l'installazione del cappotto termico;
- gli interventi inerenti alle facciate ventilate;
- la facciata parzialmente visibile da suolo pubblico
Bonus facciate 2020: La sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale
Tra gli interventi agevolabili con il Bonus Facciate si citano nella Guida dell’Agenzia delle Entrate:
- il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti ai parapetti che insistono sulla parte opaca della facciata.
UNICMI chiede conferma se l’intervento di intera sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale (ad esempio la sostituzione di un parapetto metallico con un parapetto vetrato) sia ammesso al bonus facciate, compatibilmente con i vincoli urbanistici e della Sovrintendenza imposti nell’area oggetto di intervento.
Bonus facciate 2020: installazione del cappotto termico;
Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica”, che implicano molto spesso la necessità di installazione di un cappotto termico. In questo caso la domanda di UNICMI mira a chiarire se, sempre nel rispetto dei requisiti imposti, l’intervento di installazione del cappotto termico sia agevolabile secondo il Bonus Facciate nella sua interezza (isolamento, intonaco, tinteggiatura), oppure se sia agevolabile unicamente la spesa relativa al rifacimento della finitura (ad esempio il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura), mentre l’isolamento termico resta escluso dall’agevolazione. In questa seconda ipotesi l’intervento non comporterebbe un risparmio energetico e non potrebbe rientrare tra gli interventi di efficienza energetica.
Bonus facciate 2020: interventi inerenti alle facciate ventilate
Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica”. Con l'ultima domanda, UNICMI chiede se gli interventi inerenti alle facciate ventilate rientrino in questa categoria di intervento e se siano quindi agevolabili secondo il Bonus Facciate. Nello specifico, si chiede se siano agevolabili sia nel caso che essi riguardino la sostituzione di facciata ventilata esistente, sia che riguardino l’installazione ex novo.
Ad esempio: si interviene installando una facciata ventilata su una facciata esistente che allo stato di fatto non la prevede. L’intervento di installazione di facciata ventilata comporta il cambiamento della finitura esistente ed è di fatto un intervento di efficientamento energetico. Fatto salvo il rispetto dei requisiti imposti dal Bonus in termini di risparmio energetico, tale intervento è agevolabile?
UNICMI specifica che per facciate ventilate si intendono quelle caratterizzate dalla presenza di uno strato di ventilazione tra il rivestimento esterno (finitura) e il paramento di supporto murario retrostante (coibentato). L’intercapedine è atta a garantire l’effetto camino che, nella stagione calda riduce il carico termico entrante, mentre nella stagione fredda controlla le perdite energetiche creando una zona “cuscinetto” di aria ferma che funge da ulteriore isolamento termico. Riteniamo quindi che gli interventi inerenti alle facciate ventilate possano assimilarsi agli interventi di installazione di cappotto (del quale la facciata ventilata ne costituisce a tutti gli effetti un’evoluzione, avendo prestazioni termiche superiori), ovvero che possano ricondursi agli interventi di “efficienza energetica” ammessi al bonus facciate.
Bonus facciate 2020: la facciata parzialmente visibile da suolo pubblico
Sono ammessi al Bonus Facciate unicamente le facciate “esterne”, ovvero le facciate visibili da strada o da suolo pubblico. Nel caso di facciata “parzialmente visibile” da suolo pubblico (ad esempio porzioni di facciata interne di altezza superiore che sono visibili da strada e altre porzioni del prospetto che rimangono nascoste dall’edificio stesso), si richiede se gli interventi su tali prospetti sono interamente agevolabili secondo il Bonus Facciate oppure se siano esclusi.
Affidati sempre ad un tecnico qualificato
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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