Bonus facciate 2020: tutto sulla nuova detrazione fiscale
L'ANCE ha preparato un dossier sul bonus facciate che fa il punto sulla nuova detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020
Bonus facciate 2020: l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in attesa che l'Agenzia delle Entrate prepari la nuova guida fiscale, ha realizzato un interessante dossier riepilogativo dei principali profili della nuova detrazione fiscale.
Il dossier dell'ANCE è strutturato in paragrafi che rispondono alle seguenti domande:
- Cos'è il Bonus Facciate?
- Qual è la norma di riferimento?
- Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
- Quali immobili sono interessati?
- Quali sono gli interventi agevolati?
- Come si usufruisce della detrazione?
- Se i lavori sulle facciate hanno un'incidenza anche dal punto di vista termico è possibile usufruire sia del Bonus Facciate che dell'Ecobonus?
Bonus facciate 2020: la norma che ha introdotto la nuova detrazione fiscale
I costruttori chiariscono subito che non tutti gli aspetti della nuova detrazione fiscale sono ancora chiari. Ricordiamo che il bonus facciate è stato previsto dai commi 219-223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) che prevedono:
219. Per le spese documentate,
sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento
della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico
o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015,
e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di
cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle
verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste
dalla legislazione vigente in materia edilizia e di
riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai
commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno
2030.
Accedi al Focus Detrazioni fiscali
Commi che non chiariscono l'ambito di applicazione del bonus facciate ovvero se si applicherà agli interventi su immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) posseduti da società, imprese ed enti (soggetti IRES).
Entriamo nel dettaglio del principali contenuti del dossier dei costruttori italiani.
Cos'è il Bonus Facciate?
È la detrazione fiscale che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici. Il Bonus Facciate va ad aggiungersi, per l’anno 2020, alle detrazioni già esistenti “per la casa”:
- l’Ecobonus (per il risparmio energetico);
- il Sismabonus (per la messa in sicurezza sismica)
- il Bonus Edilizia (per le ristrutturazioni edilizie).
Il Bonus Facciate vale, ad oggi, esclusivamente per l’anno 2020, dunque consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 90% delle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020 per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Va segnalato che questa detrazione, diversamente dalle altre “per la casa” (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) non prevede un limite di spesa agevolata.
Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
Su questo punto i costruttori rilevano una falla della normativa che non esprime espressamente e, pur non richiamando l’art.16-bis del DPR 917/1986 - TUIR (che fa riferimento al bonus per le Ristrutturazioni Edilizia) e che riguarda solo le persone fisiche e solo gli immobili abitativi, fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/19982 che lo riguardano. Questo riferimento induce a pensare che il beneficio sia limitato ai soli immobili a destinazione residenziale e a favore dei soli contribuenti IRPEF.
Tuttavia, non essendoci un espresso richiamo alla normativa sulla detrazione del 50% per le Ristrutturazioni edilizie, l’agevolazione potrebbe applicarsi anche agli immobili posseduti dai soggetti IRES e con riferimento agli immobili anche non residenziali. Interpretazione in linea con la ratio della norma che è quella di favorire il decoro urbano tenuto anche conto che gli immobili dei centri storici, anche di interesse storico e artistico, sono spesso posseduti da soggetti IRES e che un’interpretazione restrittiva non consentirebbe il raggiungimento dell’obiettivo della disposizione. Questo aspetto merita comunque una precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In attesa di un chiarimento in tal senso, con riferimento ai soggetti Irpef, il Bonus Facciate spetterebbe a:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
- il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
- locatari e comodatari;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.
Inoltre, avrebbero diritto al Bonus Facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Quali immobili sono interessati?
Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero:
- Zona A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che per lavori effettuati su immobili composti da una o più unità abitative, sempre che siano site nelle zone A e B.
In riferimento alla classificazione urbanistica, ANCE ha ricordato che alcuni Comuni possono avere adottato dei criteri di classificazione del territorio diversi e che in questi casi possono accedere al Bonus Facciate gli immobili ubicati nelle parti di territorio che abbiano le medesime caratteristiche indicate dal DM 1444/68 per le zone A e B anche se diversamente denominate dalla legislazione regionale e locale e comunque sicuramente nei centri storici e per le zone immediatamente limitrofe ad essi.
Come si usufruisce della detrazione?
Il Bonus Facciate è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartito in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per questa agevolazione non sono stati previsti e quindi non sono ammessi:
- la cessione del credito;
- lo sconto sul corrispettivo.
Va precisato che per usufruire della detrazione d’imposta i beneficiari devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione. Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario “parlante” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Accedi al Focus Detrazioni fiscali
Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza anche dal punto di vista termico è possibile usufruire sia del Bonus Facciate che dell’Ecobonus?
In caso di interventi che intervengono sulla facciata e conseguono un risparmio energetico come nel caso del cappotto termico è sempre possibile, purché ne ricorrano le condizioni, decidere di usufruire, in alternativa al Bonus Facciate, dell’Ecobonus. Naturalmente, per le medesime spese, il contribuente potrà usufruire solo di una delle due agevolazioni Bonus Facciate o Ecobonus. L’Ecobonus, se da un lato ha il vantaggio di essere riconosciuto anche ai soggetti titolari di reddito di impresa per i propri beni strumentali, e di consentire la cessione del credito di imposta, dall’altro prevede delle percentuali di detrazione inferiori rispetto al 90% riconosciuto in caso di Bonus Facciate e dei limiti massimi di detrazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Link Correlati
Accedi al Focus Detrazioni fiscaliIL NOTIZIOMETRO