Bonus facciate: Anche per quelle interne se su suolo pubblico
L'Agenzia delle Entrate puntualizza condizioni e modalità di fruizione della detrazione del 90% per le facciate c.d. bonus facciate
L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. "bonus facciate"). In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
L'agevolazione relativa al cosiddetto "Bonus facciate" gode, anche della possibilità della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura ed è, quindi, molto appetibile per tutti quegli edifici che, essendo realizzati già da parecchi anni, hanno subito un deterioramento delle facciate dovuto al tempo trascorso dalla loro realizzazione.
Interpello di una società relativamente al “Bonus facciate”
La società che propone l’interpello è proprietaria di parte del corpo di fabbrica di un complesso monumentale situato all'interno di un antico chiostro, con una facciata che ne delimita un lato. L’edificio ricade secondo il Prg del Comune, in Zona “A” ed è individuato come “Attrezzatura di quartiere”.
La società chiede se può beneficiare del “bonus facciate” per gli interventi effettuati sulla facciata in questione, considerato che pur trovandosi all’interno del complesso, la parte interessata è visibile dal chiostro destinato anch’esso a uso pubblico.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta 5 marzo 2021, n. 154, partendo dal presupposto che la sezione del palazzo su cui sono effettuati gli interventi sia visibile dal suolo a uso pubblico e sia stipulata in tal senso un’apposita convenzione con il Comune che ne disciplina tale utilizzo, ritiene che la società, per tali lavori possa beneficiare del bonus facciate, in presenza, naturalmente, degli ulteriori requisiti previsti dalla norma agevolativa.
Condizioni e modalità per la fruizione dell’agevolazione
Nella stessa risposta n. 154, l’Agenzia delle entrate ricorda
condizioni e modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta
dalla legge di bilancio 2020 diretta, in primo luogo, a restituire
nuovo decoro ai nostri centri storici e ad aiutare il comparto
dell’edilizia. Uno dei requisiti imprescindibili, tra gli altri,
per beneficiare della detrazione Irpef pari al 90% delle spese
sostenute per mettere a nuovo i palazzi è che gli interventi siano
visibili dalla strada. I lavori devono essere effettuati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi e
su ornamenti e fregi.
Restauro e recupero dell’involucro esterno
L’agevolazione è delimitata, quindi, al restauro e al recupero dell’involucro esterno visibile degli edifici e, quindi, della parte anteriore, frontale e principale degli immobili ristrutturati.
Circolare n. 2/2020
Al riguardo con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E l’Agenzia ha chiarito che “Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».
Ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principaledell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Nessun limite per la detrazione né per la spesa
Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 05/03/2021, n. 154Link Correlati
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