Bonus infissi 2021: le detrazioni fiscali in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria
Bonus infissi: anche il 2021 prevede diverse possibilità di detrazioni fiscali per la sostituzione si serramenti e infissi, vediamo quali
Con l'avvento del superbonus 110%, sembra non esista alcuna altra detrazione fiscale. Tutti ormai sono alla ricerca del professionista e dell'impresa in grado di assicurare i tanto interventi "aggratis".
La sostituzione degli infissi e il Superbonus 110%
Anche la sostituzione degli infissi è entrata nella spirale del bonus 110% come intervento trainato. Realizzando, infatti, uno degli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 119, comma 1 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è possibile portare in detrazione al 110% anche le spese sostenute, ad esempio, per la sostituzione degli infissi.
Il Superbonus 110% ha però tanti e tali requisiti da assicurare che spesso si preferisce scegliere vie alternative meno convenienti ma più sicure. Tra queste, ci sono quelle previste:
- dall’art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR);
- dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Due diverse possibilità che hanno in comune una cosa: per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, è prevista uguale detrazione fiscale del 50%. Ciò che cambia sono:
- i titoli edilizi necessari;
- gli adempimenti.
Vediamo di capirne un po' di più entrando nel dettaglio.
Bonus infissi 2021: il titolo edilizio per la sostituzione
Qui il discorso si complica un po' ma per capirlo è semplicemente necessario suddividere due casistiche diverse:
- la sostituzione degli infissi avviene senza innovazioni - in questo caso materiali, dimensioni e componenti vetrate non devono cambiare rispetto alle precedenti;
- la sostituzione degli infissi avviene con innovazioni - vengono cambiati materiali, dimensioni o componenti vetrate.
Bonus infissi 2021: la sostituzione senza innovazioni
Nel primo caso l'intervento va in edilizia libera, non sono quindi necessarie pratiche edilizie. Rientra, infatti, tra gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001) per i quali il Glossario dell'edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018 prevede che si può andare in edilizia libera, quindi senza la presentazione di alcun titolo abilitativo o comunicazione.
Ma, attenzione.
L'art. 16-bis del TUIR prevede il bonus (oggi e fino al 31 dicembre 2021 al 50%) per le ristrutturazioni edilizie, suddividendo i casi in cui si intervene nelle parti comuni o nelle unità immobiliari. In quest'ultimo caso, accedono al bonus infissi del 50% solo gli interventi di:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico Edilizia);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia).
Nel caso, quindi, si proceda alla sostituzione degli infissi come manutenzione ordinaria e quindi senza alcun titolo abilitativo o comunicazione, certamente non si può fruire per il bonus del 50% previsto dall’art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).
Vediamo, adesso, cosa dice l'art. 14 del D.L. n. 63/2013. Qui il discorso si complica ulteriormente.
L'art. 14 del D.L. n. 63/2013 fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che a loro volta si riferiscono all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, come previsto dal comma 345, occorre fare attenzione a:
- i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) che devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- i valori di trasmittanza termica finali
(Uw) che fermo restando il rispetto del decreto 26
giugno 2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
In questo caso occorre fare molta attenzione anche:
- a quello che si indica nel bonifico parlante che dovrà indicare come riferimento l'art. 14 del D.L. n. 63/2013;
- alla scheda descrittiva dell’intervento da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
Bonus infissi 2021: la sostituzione con innovazioni
Nel caso in cui la sostituzione degli infissi avviene con innovazioni e, quindi, vengono sostituiti materiali, dimensioni o componenti vetrate, la situazione si semplifica da una parte e si complica dall'altra.
Nel caso di innovazioni, non si può parlare più manutenzione ordinaria ma si passerà alla manutenzione straordinaria. In questo caso, per potere intervenire è necessaria la Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato e si potrà accedere alla detrazione fiscale del 50% alternativamente:
- sia come bonus ristrutturazione di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR);
- sia come ecobonus di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013.
In realtà cambia poco. Ciò che cambia è se si ha miglioramento energetico o no.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, la norma prevede che se si ha un miglioramento energetico, è necessario inviare una comunicazione ad Enea entro 90 giorni dal fine lavori.
Bonus infissi 2021: quadro sinottico
Riportiamo di seguito un utile quadro sinottico:
art. 16-bis DPR n. 917/1986 |
art. 14 D.L. n. 63/2013 |
Titolo edilizio | Riferimento Bonifico parlante |
Comunicazione ad Enea | |
manutenzione ordinaria | Non previsto | Previsto | Edilizia libera | art. 14 del D.L. n. 63/2013 | Si |
manutenzione straordinaria | Previsto | Previsto | CILA | art. 16-bis del DPR n. 917/1986 oppure art. 14 del D.L. n. 63/2013 |
Solo in caso di miglioramento energetico |
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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